Corte costituzionale
Sentenza n. 291/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione Toscana n. 63 del 28 novembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 16, decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
- art. 12, direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006
Massime
Massima n. 36788
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Toscana n. 63 del 2011 perché lo stesso - escludendo l'applicabilità, sul territorio della Regione Toscana, della disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, come previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, sostanzialmente riproduttivo dell'art. 12 della direttiva CE n. 123 del 2006 - incide sulla concorrenza degli operatori commerciali, difformemente da quanto previsto dal d.lgs. n. 59 del 2010 e dalla sopra ricordata direttiva CE, invadendo così la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza. Infatti la norma impugnata, prevedendo la possibilità di escludere meccanismi e procedure di selezione in forza dell'invocazione astratta di «motivi imperativi d'interesse generale», là dove situazioni oggettive non modificabili determinino l'impossibilità di un'apertura a tutti nel mercato, viene sostanzialmente ad operare in termini anti-concorrenziali perché non consente lo svolgimento dell'attività commerciale in spazi adeguati agli operatori più qualificati, selezionati attraverso procedure che garantiscano la parità di trattamento, evitino qualsiasi tipo di discriminazione e tutelino la libertà di stabilimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Toscana 28 novembre del 2011, n. 63, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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