Corte costituzionale
Sentenza n. 278/2012
Corte cost., sent. 12 dicembre 2012, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/2012
- Data di deposito
- 12 dicembre 2012
- Data di decisione
- 5 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 36-bis, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 2, comma 15, legge provincia Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011
- art. 2, comma 1, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 2, comma 1, legge provincia Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011
- art. 4, comma 1, lett. b), legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 2, comma 2, legge provincia Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011
- art. 4, comma 1, lett. e), n. 1), legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 4, comma 1, lett. e), n. 2), legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 4, comma 1, bis, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 2, comma 3, legge provincia Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011
- art. 13, comma 1, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 2, comma 5, legge provincia Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011
- art. 2, comma 11, legge provincia Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011
- art. 29, comma 3, legge provincia Bolzano n. 14 del 17 luglio 1987
- art. 22, comma 6, legge provincia Bolzano n. 6 del 12 maggio 2010
- art. 7, comma 5, legge provincia Bolzano n. 14 del 12 dicembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett.e), Costituzione
- art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, comma 123, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
- direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- art. 2, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 18, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 6, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- comma 2, lett. s), Costituzione n. 117
- art. 12, comma 5, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 19, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 6, comma 4, direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- art. 5, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 5, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
Massime
Massima n. 36753
Deve dichiararsi l'estinzione del processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 15, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 in considerazione della rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della controparte costituita.
Massima n. 36754
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvatichiti» dal momento che, classificando detta specie tra quelle escluse dalla nozione di fauna selvatica, viola l'art. 117, secondo comma lettera s ) Cost., in riferimento all'art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 il quale non contempla i piccioni domestici inselvatichiti tra le eccezioni in esso evocate. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo le Regioni e Province autonome esercitare i propri poteri di scelta solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale - sono citale le sentenze n. 378 del 2007, n. 151 del 1986, n. 210 del 1987. - Sulla invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema determinata da leggi regionali o provinciali che dettano discipline derogatorie o peggiorative rispetto a quella statale, si vedano, citate, le sentenze n. 20 del 2012, n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002.
Massima n. 36755
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., l'art. 4, comma 1, lettere b ) ed e ), numeri 1) e 2), della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituite dall'art. 2, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 dal momento che prevede per quattro specie animali uno calendario venatorio specifico più ampio di quello stabilito dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, superando in tal modo i limiti di prelievo venatorio stabiliti da detta norma. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo le Regioni e Province autonome esercitare i propri poteri di scelta solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.
Massima n. 36756
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., l'art. 4, comma 1- bis , della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l'esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana. L'estensione - da parte del legislatore provinciale - del termine per la chiusura della stagione venatoria (per le sole specie del merlo e della lepre comune) e l'incremento delle modalità settimanali di prelievo (per le tre specie interessate) rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, pregiudica il «nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica», la cui determinazione, ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema, spetta in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. - si veda, citata, la sentenza n. 323 del 1998.
Massima n. 36757
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1- bis , della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la cesena ed il tordo bottaccio, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. dal momento che la prescrizione contenuta nella disposizione impugnata risulta più rigorosa di quella statale, conservando le Regioni e le Province autonome, nel caso di sovrapposizione tra la materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, e quelle di competenza regionale o provinciale, poteri di scelta che possono essere esercitati in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale - Si veda, citata, la sentenza n. 378 del 2007.
Massima n. 36758
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art 2, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 il quale, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, contrasta con il principio della caccia di specializzazione sancito dall'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992 il quale, essendo rivolto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, concorre alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e si inquadra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. Invero, in tale materia la disciplina statale può essere modificata dalle Regioni e dalle Province autonome nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria o residuale in materia di caccia esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela. - In senso conforme, sono citate le sentenze n. 116 del 2012, n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998.
Massima n. 36759
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., l'art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 atteso che, nel prescrivere in via immediata e diretta piani di abbattimento della nutria, senza prevedere di parere dell'ISPRA circa la previa efficace esperibilità di rimedi ecologici, contrasta con il principio di gradualità espresso dall'art. 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo i poteri di scelta conservati dalle Regioni e Province autonome essere esercitati solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.
Massima n. 36760
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 5, commi 9 e 10, del d.P.R. n. 357 del 1997 e all'art. 6, comma 4, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. Tale disposizione - la quale, nello stabilire che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere e progetti, che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, dispongano le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata «Natura 2000», ha eliminato l'obbligo di comunicazione di dette misure alla Commissione europea, si è chiaramente ispirata all'esigenza di sopprimere la analoga previsione contenuta nella formulazione antecedente della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 151 del 2011, proprio in quanto prevedeva un rapporto diretto tra la Provincia e la Commissione europea.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica), limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvatichiti»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2), della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituite dall'art. 2, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l'esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art 2, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;
6) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 15, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la cesena ed il tordo bottaccio, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni), come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e all'art. 6, comma 4, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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