Corte costituzionale

Sentenza n. 275/2012

Corte cost., sent. 6 dicembre 2012, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
275/2012
Data di deposito
6 dicembre 2012
Data di decisione
3 dicembre 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:275

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 9, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 6, comma 11, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 5, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 6, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 15, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 15, comma 4, primo periodo, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 5, Costituzione
  • art. 4, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1° novembre 1973
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 81, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto ministeriale del 10 settembre 2010
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987

Massime

Massima n. 36778

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato per carenza di interesse della Provincia autonoma di Trento (ricorrente). Quest'ultima, infatti, contesta l'applicabilità nel proprio territorio dell'intera disciplina statale autorizzatoria in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché alcune delle disposizioni impugnate consentano alla stessa di «estendere» la procedura abilitativa semplificata, ovvero il regime di comunicazione, oltre le soglie fissate dalle norme statali. In definitiva, l'oggetto della censura non è il carattere facoltizzante delle norme, ma la loro stessa applicabilità anche alle Province autonome.

Massima n. 36779

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, con la quale evidenzia che la Provincia autonoma di Trento (ricorrente) abbia espresso, in sede di Conferenza unificata, il proprio parere favorevole all'applicazione delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Analoga eccezione è, infatti, già stata respinta in un precedente conflitto di attribuzioni e la sua parziale riformulazione attiene ai profili sostanziali del presente scrutinio, che vanno, quindi, esaminati nel merito. - Vedi precedente sentenza n. 275/2011. Più in generale sul dissenso manifestato anteriormente e la perdurante ammissibilità del ricorso per conflitto ad opera della parte dissenziente, vedi ex plurimis , sentenze n. 507 del 2002 e n. 206 del 2001. Sulla non applicazione dell'istituto dell'acquiescenza nei giudizi per conflitto di attribuzione, data l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte in tali giudizi, vedi ex plurimis , sentenze n. 95 del 2003, n. 511 del 2002, n. 389 e n. 163 del 1995, n. 191 del 1994; ordinanza n. 195 del 2004.

Massima n. 36780

Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di costituzionalità concernenti l'applicazione alle Province autonome delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", per l'asserita violazione delle competenze statutarie nelle materie dell'urbanistica e piani regolatori e della tutela del paesaggio, o in via subordinata della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Infatti, la normativa in esame va ricondotta alla competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica, che deve essere applicato in tutto il territorio nazionale. - Sul principio che spetta al legislatore statale la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la conseguente applicazione sull'intero territorio nazionale, si vedano ex plurimis sentenze n. 99 del 2012, nn. 310, 308, 275 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120 e 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006. - Sulle linee guida, approvate con d.m. 10 settembre 2010, si vedano le sentenze n. 308 del 2011 e n. 344 del 2010.

Massima n. 36781

Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2011, per l'asserita lesione della competenza primaria statutaria della Provincia autonoma di Trento in materia di formazione professionale, poiché il legislatore statale avrebbe previsto a carico della suddetta Provincia autonoma l'obbligo di attivare un programma di formazione professionale o, in alternativa, di riconoscere fornitori di formazione, configurando infine un potere sostitutivo, per il caso di inattività della stessa Provincia. Al riguardo, va, invece, riaffermata la competenza statale a definire il profilo professionale degli installatori di impianti e il relativo titolo abilitante, per il carattere necessariamente unitario di tale definizione, derivante anche dal fatto che i relativi standard sono indicati dalla normativa comunitaria. - Sulla formazione professionale degli installatori di impianti e il relativo titolo abilitante, si vedano ex plurimis , sentenze n. 328 e n. 138 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), promosse dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), 9, numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); nonché dell'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, n. 29), del d.P.R. n. 670 del 1972, 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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