Corte costituzionale
Sentenza n. 274/2012
Corte cost., sent. 6 dicembre 2012, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/2012
- Data di deposito
- 6 dicembre 2012
- Data di decisione
- 3 dicembre 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 21 del 11 novembre 2011
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 21 del 11 novembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36777
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - per presunta violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e ), Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge Regione Veneto n. 21l del 2011 che escludono una incompatibilità tra l'esercizio dell'attività funebre da un lato e la gestione del servizio obitoriale e cimiteriale dall'altro, servizi che se gestiti dalla stessa impresa attribuirebbero un vantaggio concorrenziale consistente nella possibilità di contattare la clientela delle onoranze funebri anche per i servizi cimiteriali. Le deroghe introdotte con le impugnate disposizioni non costituiscono infatti un privilegio per gli operatori che agiscono nei territori esonerati dalle incompatibilità, bensì un intervento legislativo finalizzato a disciplinare in modo non irragionevole situazioni diverse da quelle dei Comuni caratterizzati dall'esistenza di più operatori commerciali qualificati: questi ultimi solo in contesti di mercato così articolati possono competere, in modo da rendere i servizi obitoriali, cimiteriali e funebri più economici e di migliore qualità, mentre tale competizione non è realizzabile negli ambiti demografici e montani individuati dal legislatore regionale, nei quali sostanzialmente può mancare un mercato di tali attività con potenziale compromissione del diritto alla salute e di un servizio sociale indefettibile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze