Corte costituzionale

Sentenza n. 274/2012

Corte cost., sent. 6 dicembre 2012, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
274/2012
Data di deposito
6 dicembre 2012
Data di decisione
3 dicembre 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:274

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Veneto n. 21 del 11 novembre 2011
  • art. 2, legge della Regione Veneto n. 21 del 11 novembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36777

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - per presunta violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e ), Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge Regione Veneto n. 21l del 2011 che escludono una incompatibilità tra l'esercizio dell'attività funebre da un lato e la gestione del servizio obitoriale e cimiteriale dall'altro, servizi che se gestiti dalla stessa impresa attribuirebbero un vantaggio concorrenziale consistente nella possibilità di contattare la clientela delle onoranze funebri anche per i servizi cimiteriali. Le deroghe introdotte con le impugnate disposizioni non costituiscono infatti un privilegio per gli operatori che agiscono nei territori esonerati dalle incompatibilità, bensì un intervento legislativo finalizzato a disciplinare in modo non irragionevole situazioni diverse da quelle dei Comuni caratterizzati dall'esistenza di più operatori commerciali qualificati: questi ultimi solo in contesti di mercato così articolati possono competere, in modo da rendere i servizi obitoriali, cimiteriali e funebri più economici e di migliore qualità, mentre tale competizione non è realizzabile negli ambiti demografici e montani individuati dal legislatore regionale, nei quali sostanzialmente può mancare un mercato di tali attività con potenziale compromissione del diritto alla salute e di un servizio sociale indefettibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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