Corte costituzionale

Sentenza n. 262/2012

Corte cost., sent. 28 novembre 2012, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
262/2012
Data di deposito
28 novembre 2012
Data di decisione
19 novembre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:262

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
  • art. 11, comma 3, legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
  • art. 11, comma 4, legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
  • art. 11, comma 5, legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
  • art. 9, comma 1, secondo periodo, legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
  • art. 10, comma 1, secondo periodo, legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
  • art. 11, comma 1, secondo periodo, legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
  • art. 13, comma 1, secondo periodo, legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • titolo III, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 6, comma 7, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 6, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010

Massime

Massima n. 36734

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, va preliminarmente dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della suindicata legge regionale in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente ha depositato rinuncia all'impugnazione di tali disposizioni e la Regione Puglia ha accettato la rinuncia.

Massima n. 36735

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Il suddetto art. 9 - pur riproducendo il contenuto dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 quanto a percentuale di riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza delle Pubbliche Amministrazioni - se ne differenzia proprio perché, nel secondo periodo, esclude dal computo della spesa da tagliare quella corrispondente agli incarichi gravanti su risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia». Ciò risulta in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel suo complesso. Tale norma statale, infatti - come già affermato da questa Corte - pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede tuttavia che esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali. Conseguentemente, nella specie, la Regione Puglia avrebbe dovuto indicare le ulteriori misure contenute nella legge regionale n. 1 del 2011 in oggetto finalizzate ad operare tagli ad altre uscite, compensativi delle minori riduzioni di spesa derivanti dall'esclusione, dal novero delle spese da contrarre, di quelle corrispondenti agli incarichi gravanti sulle risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia», in maniera tale da assicurare il rispetto del saldo complessivo risultante dall'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Invece, la Regione nulla ha dedotto al riguardo. - Sul contenuto del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: sentenze n. 182 del 2011 e n. 139 del 2012.

Massima n. 36736

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Il suddetto articolo 10, comma 1, stabilisce la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in misura identica a quella imposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (nel suo comma 8), ma tuttavia, nel secondo periodo, esclude dall'àmbito della propria applicabilità le spese gravanti su risorse del bilancio vincolato. La genericità dell'esclusione delle spese gravanti sulle risorse del bilancio vincolato, unita alla mancata indicazione, da parte della Regione, dell'adozione di misure compensative, impongono di pervenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, nell'indicato secondo periodo, in quanto esso risulta in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel suo complesso, come rilevato dal ricorrente.

Massima n. 36737

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali. L'art. 11, comma 1, suindicato stabilisce la riduzione delle spese per missioni in misura identica a quella imposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (al comma 12). Alcune delle esclusioni in essa previste sono contemplate anche dalla normativa statale. Si tratta, precisamente, delle spese per missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e comunitari. Inoltre, anche la norma statale consente che il limite di spesa per le missioni possa essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'Amministrazione. Viceversa altre eccezioni previste dalla norma pugliese non trovano corrispondenza nell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, pertanto solamente per esse, che sono quelle suindicate, la norma si pone in contrasto con l'invocato art. 117, terzo comma Cost. perché viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Massima n. 36738

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La suindicata norma applica alla Regione Puglia la medesima riduzione della spesa per i contratti di lavoro flessibili e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa stabilita dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, essa tuttavia al secondo periodo esclude dall'applicabilità del limite di spesa così introdotto i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato. Come già affermato da questa Corte. l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 detta un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e la norma pugliese attualmente impugnata, con il prevedere la suindicata esclusione, si pone in diretto contrasto con tale principio. - Sul contenuto del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: sentenza n. 173 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011;

5) dichiara estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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