Corte costituzionale
Sentenza n. 259/2012
Corte cost., sent. 22 novembre 2012, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 259/2012
- Data di deposito
- 22 novembre 2012
- Data di decisione
- 19 novembre 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:259
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 17 maggio 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- decreto legge n. 122 del 30 luglio 2010
Massime
Massima n. 36730
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è ininfluente l'emanazione, dopo la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di costituzionalità, del comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 è stato modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), con cui il legislatore statale ha integrato l'elenco delle amministrazioni soggette al limite previsto dalla norma impugnata, inserendovi espressamente le Camere di commercio e gli enti locali. Infatti, tale modifica che - secondo quanto fissato dall'art. 36 della legge n. 183 del 2011 - è operativa dal 1° gennaio 2012, non incide sui termini della presente questione come risultano dal ricorso in esame, in quanto non tocca la sostanza precettiva della norma oggetto delle censure del ricorrente.
Massima n. 36731
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, la norma regionale denunciata violerebbe il suindicato parametro costituzionale, poiché essa si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica dettati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, là dove questo impone, a partire dal 2011, alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Come emerge dalla lettura coordinata della norma regionale censurata e della disposizione dettata dall'art. 2, comma 7, lettera d ), della legge regionale Trentino-Alto Adige/ Südtirol n. 4 del 2010 è solo quest'ultima che viene a determinare la percentuale dei contratti a termine stipulabili (nella misura del 30 per cento dei posti vacanti disponibili alla data del 1° gennaio di ogni anno), mentre la disposizione impugnata - stabilendo di affidare ad un regolamento il compito di individuare i casi in cui è legittimo ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato - si limita a disciplinare esclusivamente le ipotesi in cui è possibile assumere personale con tale tipologia contrattuale. Ne consegue che, dall'analisi testuale delle due norme suindicate, emerge la fallacia del'interpretazione del ricorrente relativamente a quanto il legislatore regionale ha inteso stabilire con la disposizione che viene qui censurata, con conseguente errata individuazione della norma statale interposta presa a riferimento della violazione del parametro costituzionale, e, quindi, dello stesso presupposto normativo del ricorso. Pertanto, la disposizione regionale impugnata, assunta nel suo corretto significato, è inconferente rispetto al vizio denunciato con riferimento alla citata normativa interposta. Di qui la non fondatezza della proposta questione, derivante dalla erronea interpretazione, da parte del ricorrente, della disposizione regionale oggetto di impugnativa. - Precedenti citati: sulla infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale in via principale la giurisprudenza consolidata di questa Corte derivante dalla l'erroneità della premessa interpretativa da cui muove il ricorrente circa la ratio e la portata normativa della disposizione censurata: sentenze n. 226, n. 189 e n. 71 del 2012; n. 182 e n. 122 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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