Corte costituzionale

Sentenza n. 256/2012

Corte cost., sent. 22 novembre 2012, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
256/2012
Data di deposito
22 novembre 2012
Data di decisione
19 novembre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:256

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge della Regione Marche n. 20 del 31 ottobre 2011
  • art. 26, comma 4, legge della Regione Marche n. 20 del 31 ottobre 2011
  • art. 27, legge della Regione Marche n. 20 del 31 ottobre 2011
  • art. 31, comma 1, lett. d), legge della Regione Marche n. 20 del 31 ottobre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36718

Benché l'impugnazione risulti diretta contro il citato art. 22 (senza ulteriori specificazioni), le censure addotte, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e ) e i ) (recte: l ), risultano formulate soltanto contro il primo comma di detta norma, cioè nei confronti della disposizione che sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2011: si deve, dunque, ritenere che a tale comma sia circoscritta la questione promossa dal ricorrente in parte qua .

Massima n. 36719

E' inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale n. 20 del 2011, che ha sostituito l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2011, in quanto la disposizione impugnata riproduce nella sostanza la norma già dichiarata illegittima in via consequenziale con la sentenza n. 52 del 2012, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

Massima n. 36720

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, poiché la Regione Marche, con legge del 16 gennaio 2012, n. 1, ha modificato la disposizione censurata in senso ritenuto idoneo a far considerare rimossi i rilievi d'illegittimità costituzionale. Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 18 aprile 2012, ha rinunziato all'impugnazione proposta nei confronti dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2011, e la rinunzia è stata accettata dalla Regione con atto depositato il 24 luglio 2012.

Massima n. 36721

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 27 della legge della Regione Marche, 31 ottobre 2011, n. 20 che così dispone: «Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), è aggiunto il seguente: "5- bis . Per garantire l'operatività continua della SOUP, del CAPI e del Centro funzionale multi rischi, compreso lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo, il personale della struttura di cui all'articolo 9 della presente legge è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro previa intesa con le organizzazioni sindacali"». Infatti la disposizione censurata, incidendo sull'orario di lavoro e sulle turnazioni del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell'ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 150, n. 108 e n. 7 del 2011. - Sull'identificazione della materia in cui è da collocare la disposizione impugnata che va effettuata con riguardo all'oggetto o alla disciplina da essa stabilita, sulla base della sua ratio , senza tenere conto degli aspetti marginali e riflessi, v. citate sentenze n. 300 del 2011, n. 235 del 2010, n. 368 del 2008 e n. 165 del 2007.

Massima n. 36722

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, lettera d ), della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, promossa in riferimento all'articolo 117, terzo comma, che così stabilisce: «Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell'intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a: (omissis) d ) favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona». Infatti, come risulta dal suo testuale significato, la norma impugnata ha un contenuto meramente programmatico («La Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a[...]»), senza introdurre alcuna disciplina sostanziale in ordine alle misure concrete per effettuare il previsto miglioramento dell'utilizzo dell'interporto di Jesi, da cui dovrebbe derivare, come conseguenza di fatto, la liberazione di spazi nell'area portuale di Ancona. Essa, dunque, risulta inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge della Regione Marche, 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e i) (recte: l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto per rinunzia il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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