Corte costituzionale
Sentenza n. 225/2012
Corte cost., sent. 11 ottobre 2012, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/2012
- Data di deposito
- 11 ottobre 2012
- Data di decisione
- 8 ottobre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria n. 5 del 29 marzo 2004
- art. 4, comma 1, legge della Regione Liguria n. 5 del 29 marzo 2004
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 32, comma 26, decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003
- art. 32, comma 27, decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003
Massime
Massima n. 36639
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che avrebbero ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, apparendo propedeutica, alla questione di annullamento dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sportiva (pista da kart), l'impugnazione del titolo in sanatoria (reso possibile dalla normativa sospettata d'incostituzionalità), in quanto logicamente e funzionalmente precedente, sicché l'annullamento della concessione in sanatoria costituisce condizione necessaria per rimuovere il titolo idoneo a consentire la continuazione dell'attività economica oggetto dell'impugnativa e ciò determina la rilevanza della questione per la definizione del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo.
Massima n. 36640
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che hanno ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, perché anche se è intervenuta norma interpretativa (art. 85 della legge reg. Liguria n. 16 del 2008) secondo cui, per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici preclusivi della sanatoria delle opere abusive non conformi alla disciplina degli strumenti urbanistici, si considerano i vincoli comportanti inedificabilità assoluta individuati nell'art. 3, comma 3, essa non riveste valore precettivo autonomo, bensì mira a chiarire - con efficacia retroattiva - il significato della disposizione interpretata, conseguendone che l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata, e così autenticamente interpretata, farebbe venir meno gli effetti della stessa interpretazione autentica.
Massima n. 36641
Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che hanno ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, perché il sindacato sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo deve essere effettuato in relazione all'atto introduttivo, con cui viene sollevata la questione incidentale, non essendo consentito proporre una ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, al fine di dimostrare l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, in contrasto con l'atto introduttivo stesso, che nella specie appare completo e sufficiente nella definizione dei profili essenziali richiesti per la proposizione del ricorso. - Sull'impossibilità della rilettura dell'ordinanza di rimessione attraverso una delibazione alternativa degli atti del giudizio a quo , vedi, cit., ordinanze n. 29 del 2007, n. 463 del 2006, n. 203 del 2006, n. 164 del 2006, n. 453 del 2005, n. 423 del 2005, n. 312 del 2005, n. 59 del 2004, n. 212 del 1982.
Massima n. 36642
Sono illegittimi gli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1 - quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» - della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che hanno ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poiché tali disposizioni contrastano con la ratio e con la funzione dell'articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003 perché non conformi - rispettivamente in addizione e riduzione - ai principi contenuti nei commi 26 e 27 di detta disposizione, ampliando la prescrizione delle opere sanabili e simmetricamente limitando quella delle fattispecie insanabili, ed esulano in tal modo dalla competenza regionale attribuita in subiecta materia dall'art. 117, terzo comma, Cost., in violazione dei limiti fissati dalla normativa statale di principio. - Sull'ampiezza del condono di cui al d.l. del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, rispetto a quello della legge n. 47 del 1985, vedi, cit., sent. n. 196 del 2004 e ord. n. 150 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo», della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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