Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2012

Corte cost., sent. 11 ottobre 2012, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/2012
Data di deposito
11 ottobre 2012
Data di decisione
8 ottobre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
  • art. 6, comma 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009

Parametri

Massime

Massima n. 36635

Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per pretesa carente descrizione della fattispecie, apparendo viceversa che l'ordinanza di rimessione contiene dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, che consente il controllo sulla rilevanza, sia riguardo al contenuto dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti, avverso i provvedimenti di diniego della richiesta di ampliamento del parco eolico, sia riguardo alla legittimità degli atti impugnati, ed esamina i motivi di impugnazione per evidenziare che l'accoglimento del ricorso è subordinato alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale, dalla quale discende il divieto di installazione di impianti eolici in zone diverse da quelle indicate dalla norma stessa (come quelle classificate agricole, che non risultano compromesse dal punto di vista ambientale, oggetto del giudizio a quo ).

Massima n. 36636

Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s ), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per l'asserita incompleta ricostruzione del quadro normativo e per la genericità che segnerebbe la formulazione delle censure avuto riguardo all'indicazione dei parametri interposti, poiché, sotto il primo profilo, il richiamo operato dal rimettente alla sentenza n. 51 del 2006 della Corte implica la considerazione della normativa di attuazione dello statuto di autonomia, in modo da affermare che «la Regione Sardegna dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale», e sotto il secondo, i riferimenti del rimettente alla normativa comunitaria e sovranazionale sono finalizzati ad evidenziare la portata dei principi contenuti nel d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione degli obiettivi fissati in ambito comunitario, che la stessa direttiva n. 2001/77/CE ha inequivocabilmente collegato al Protocollo di Kyoto.

Massima n. 36637

Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s ), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per la sopravvenienza della sentenza n. 275 del 2011 della Corte, di parziale annullamento, nei confronti delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che imporrebbe la restituzione degli atti al rimettente, non essendosi prodotto alcun mutamento di quadro normativo tale da richiedere la rivalutazione, da parte del rimettente, della rilevanza della questione odierna, per effetto della citata sentenza, che non ha svincolato le Provincie autonome di Trento e di Bolzano dall'osservanza dei principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003 in materia di localizzazione degli impianti eolici, limitandosi a riconoscere che le stesse Province, in quanto titolari di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, non sono tenute al rispetto delle disposizioni regolamentari e di dettaglio, contenute nei punti 1.2., 17.1. e nell'allegato 3 delle citate linee guida.

Massima n. 36638

E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), che indica le «aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri» e le «aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale» come idonee all'installazione degli impianti eolici, poiché l'esercizio della competenza regionale primaria in materia paesistica non consente il rovesciamento del principio generale della legislazione statale attuativa della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui le Regioni devono individuare le aree inidonee alla localizzazione degli impianti eolici, al cui rispetto sono tenute anche le Regioni a statuto speciale. - Sull'inclusione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 tra i princìpi fondamentali della materia, di competenza legislativa concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», vedi, cit., sent. n. 192 del 2011, n. 124 del 2010, n. 282 del 2009. - Sulla coesistenza della competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia, vedi, cit., sent. n. 275 del 2011. - Sul rispetto dei princìpi fondamentali in materia di "energia" dettati dal legislatore statale, da parte della legislazione delle Regioni a statuto speciale in tema di tutela dell'ambiente e del paesaggio, in relazione agli impianti di energia eolica, vedi, cit., sent. n. 168 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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