Corte costituzionale
Sentenza n. 219/2012
Corte cost., sent. 21 settembre 2012, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/2012
- Data di deposito
- 21 settembre 2012
- Data di decisione
- 19 settembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Molise n. 29 del 9 settembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36622
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere e ) ed l ) Cost., l'oggetto del giudizio deve essere limitato alla parte della disposizione che prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci, pur se il Presidente del Consiglio dei ministri ha richiesto la declaratoria di illegittimità dell'intero art. 3.
Massima n. 36623
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere e ) ed l ) Cost., il fatto che, nella parte impugnata, la disposizione sia identica a quella previgente, già collocata nel comma 6 dell'art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, non impedisce l'impugnazione in via principale della successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina, giacché nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme è dato riscontrare nel nostro ordinamento nella mancata impugnazione di una disposizione di legge pur avente il medesimo contenuto dell'altra sopravvenuta. - Conf. sent. n. 187 del 2011 e n. 9 del 2010.
Massima n. 36624
E' illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», che sostituisce l'art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci, poiché riducendo la scelta tra le offerte esistenti sul mercato ed introducendo barriere all'accesso ed alla libera esplicazione dell'attività professionale, ostacola la competitività tra gli operatori, invadendo l'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., restando assorbite ulteriori questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», che sostituisce l'articolo 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze