Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2012
Corte cost., sent. 20 luglio 2012, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2012
- Data di deposito
- 20 luglio 2012
- Data di decisione
- 17 luglio 2012
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:205
Norme oggetto del giudizio
- Doc. IV-ter, n. 7, deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009
- Doc. IV-ter, n. 7, deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 36561
E' infondata l'eccezione di improcedibilità del conflitto perché il deposito del ricorso sarebbe avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione, fissato dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, perché se è vero che la notificazione del ricorso è avvenuta il 30 giugno 2010 e che il plico con il ricorso e la prova della notificazione è pervenuto alla cancelleria della Corte, a mezzo posta, il successivo 2 agosto, ma è anche vero che la spedizione è avvenuta il 30 luglio, nell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, e che ciò basta per far escludere l'improcedibilità. Infatti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, delle norme integrative, nel caso di deposito effettuato avvalendosi del servizio postale, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito vale la data di spedizione postale.
Massima n. 36562
E' infondata l'eccezione di inammissibilità di improcedibilità del conflitto perché, affinché si possa verificare la sostanziale identità tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e gli atti di funzione dallo stesso posti in essere, il ricorrente ha l'onere di riportare nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive. Infatti, ciò che viene in rilievo ai fini dell'ammissibilità del ricorso è l'attitudine del riferimento al capo di imputazione formulato in sede penale a consentire alla Corte di raffrontare le dichiarazioni extra moenia con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare, e tale attitudine nel caso in esame non è contestabile, tenuto conto dell'analiticità dell'imputazione ascritta al parlamentare e riportata nel ricorso.
Massima n. 36563
Va dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale di Monza, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., in quanto per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni - al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. - è necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell'esercizio di attività parlamentare. Nel conflitto in esame, né la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, né la deliberazione del Senato della Repubblica indicano atti parlamentari tipici del senatore Iannuzzi, ai quali, per il loro contenuto, le stesse possano essere riferite.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n. 7).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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