Corte costituzionale
Sentenza n. 20/2012
Corte cost., sent. 9 febbraio 2012, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/2012
- Data di deposito
- 9 febbraio 2012
- Data di decisione
- 25 gennaio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 10 agosto 2010
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 10 agosto 2010
- art. 3, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 10 agosto 2010
- art. 3, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 10 agosto 2010
- art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 10 agosto 2010
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 2, legge del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 6, legge del 11 febbraio 1992
- art. 5, comma 1, lett. a), decreto ministeriale del 17 ottobre 2007
Massime
Massima n. 36059
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Abruzzo, di sopravvenuta carenza di interesse del Presidente del Consiglio dei ministri a coltivare il ricorso, per aver avuto applicazione, le norme impugnate, nel corso della stagione venatoria 2010-2011, che si è oramai conclusa: la cessazione della materia del contendere nei ricorsi in via principale può conseguire alla mancata produzione di effetti delle disposizioni impugnate, e non certo al caso opposto, in cui esse hanno invece trovato applicazione, consolidando in tal modo la lesione denunciata. - Per una applicazione del tutto analoga, vedi sent. n. 405 del 2008.
Massima n. 36060
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), le questioni poste con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sono inammissibili, posto che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri non le ha corredate di motivazione, né ha indicato la normativa dell'Unione che sarebbe stata violata dal legislatore regionale.
Massima n. 36061
Sono illegittimi gli artt. agli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), che approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2), per avere tali previsioni assunto veste legislativa, anziché regolamentare: pur se l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), consente espressamente l'intervento regionale allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, tuttavia esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, in virtù di una scelta che attiene alle modalità di protezione della fauna e dunque alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Assorbimento della censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA. - Sulla legittimità del divieto statale all'esercizio della funzione amministrativa regionale in via legislativa, vedi sent. n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008; ord. n. 405 del 2008.
Massima n. 36062
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), censurato per avere introdotto, in tema di caccia alla fauna migratoria, il parere di un ente regionale, ovvero dell'Osservatorio faunistico regionale, in luogo di quello dell'ISPRA richiesto dalla normativa nazionale: è incontroverso che l'Osservatorio, la cui istituzione è prevista dall'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), non è ancora entrato in attività, con l'effetto che la norma impugnata non ha potuto trovare applicazione, né potrà averne in futuro, giacché essa ha un'efficacia limitata alla stagione venatoria ormai conclusa.
Massima n. 36063
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), che limitando a due giornate alla settimana la caccia nelle zone di protezione speciale, ciò avverrebbe, per effetto dell'integrazione con l'art. 1, comma 2, della medesima legge, «con l'ausilio del cane», in contrasto con la normativa statale (art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007), ma la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, comporta che il testo dell'art. 3, comma 2, impugnato, non è più suscettibile di essere integrato con la previsione concernente l'impiego del cane da caccia nelle zone di protezione speciale, determinando il venir meno l'interesse dello Stato a coltivare la censura.
Massima n. 36064
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), nella parte in cui indica le attività venatorie vietate all'interno delle zone di protezione speciale, omettendo di menzionare il divieto di effettuare la «preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati», che l'art. 5, comma 1, lettera b), del d.m. 17 ottobre 2007 impone alle Regioni di recepire con l'atto che adotta le misure di conservazione per le ZPS, di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, poiché in attesa che le Regioni provvedano ad assumere l'atto previsto con riferimento alle zone di protezione speciale, è da ritenere che i divieti stabiliti dal d.m. 17 ottobre 2007 siano immediatamente efficaci, e vadano a integrare le previsioni regionali che ne siano parzialmente prive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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