Corte costituzionale
Sentenza n. 192/2012
Corte cost., sent. 19 luglio 2012, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/2012
- Data di deposito
- 19 luglio 2012
- Data di decisione
- 17 luglio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 15-bis, comma 2, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 23 agosto 2011
- art. 3, comma 2, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 35 del 23 agosto 2011
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 9 novembre 2011
- art. 3, comma 2, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 35 del 23 agosto 2011
- art. 11, nella formulazione originaria, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 23 agosto 2011
- art. 31, nella formulazione originaria, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 23 agosto 2011
- art. 31, legge della Regione Abruzzo n. 35 del 23 agosto 2011
- art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 9 novembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36514
E' illegittimo l'art. 15- bis , comma 2, lettera b ), della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 2011 e quella della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), che l'ha integralmente sostituita - nella parte in cui prevede un finanziamento di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo attinto dalle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione Agensud n. 78/88, attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 24242 - U.P.B. 06.02.004, denominato «Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57», senza però riportarlo nell'allegato 3, recante la «Tabella delle economie riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011», in tal modo violando il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost., che impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo senza la previa verifica della sua disponibilità giuridica e contabile in sede di approvazione del bilancio consuntivo. - Sul principio contabile dell'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge, vedi, cit, sent. n. 70 del 2012.
Massima n. 36515
E' illegittimo l'art. 3, comma 2, lettere b ) e c ), della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), che per il finanziamento degli interventi volti a valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo provvede, tra l'altro, mediante impiego di alcune economie di spesa, in modo che euro 1.200.000,00 gravino sulle economie vincolate relative al fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 - U.P.B. 08.02.002, denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98» (lettera b ), ed euro 1.600.000,00 siano tratti dalle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (lettera c ), trattandosi di operazione estrapolativa delle economie dalle componenti del risultato di amministrazione degli anni precedenti, a prescindere dall'esito negativo o positivo dello stesso, che invece appare dirimente ai fini della legittima destinazione di eventuali risorse residuali a nuove finalità.
Massima n. 36516
E' illegittimo l'art. 11 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 2011 e quella della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 5, recante «Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013), che l'ha integralmente sostituita - che modificando i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), prevede, al comma 1, che lo stanziamento, destinato al Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge reg. Abruzzo 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo", viene finanziato: quanto ad euro 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge della Regione Abruzzo 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo); quanto ad euro 2.000.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 77 del 2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA (Finanziaria regionale abruzzese), perché quest'ultimo risulta già utilizzato nella misura di euro 1.200.000,00 per il finanziamento dell'Aeroporto d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 15- bis , comma 2, lettera a ), della legge regionale n. 1 del 2011, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 35 del 2011, sicché lo stanziamento di euro 4.000.000,00 resta coperto solamente nei limiti di euro 2.800.000,00, con violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.
Massima n. 36517
E' illegittimo l'art. 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nella originale formulazione (anteriormente alla sostituzione con l'art. 5 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, recante Disposizioni in materia di entrate), che estendendo, con i commi 2 e 3, ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati, i sussidi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 21 aprile 1977, n. 19 (Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare), per un onere valutato in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2011, con il comma 4, ai fini della copertura della spesa, apporta variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, in termini di competenza e di cassa, in particolare l'incremento di euro 1.100.000,00 dello stanziamento della U.P.B. di parte entrata denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie», e la diminuzione di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte entrata denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie»; incremento di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte spesa denominata «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia», in modo che il risultato mostra un saldo negativo per euro 1.900.000,00 e la prevista spesa risulta priva di copertura per l'importo corrispondente, con conseguente squilibrio del bilancio 2011, violazione del principio inderogabile della previa copertura della spesa in sede legislativa, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost.
Massima n. 36518
E' illegittimo l'art. 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, recante Disposizioni in materia di entrate), che destina al finanziamento degli interventi a favore dei malati oncologici le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 85 della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004), riducendo ad euro 200.000,00 la somma stanziata e modificando in termini di competenza e di cassa il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, con l'incremento di euro 200.000,00 dello stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie», e di euro 200.000,00 lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominata «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia», poiché alla luce dell'aleatorietà delle entrate di cui all'art. 85 della legge regionale n. 15 del 2004, in materia di recupero dei sottotetti, il comma 5 dell'art. 31 dispone che l'erogazione della spesa sia consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate dalla Giunta regionale, con incertezza delle stime e dell'esito finale negativo dell'accertamento, in contrasto con l'esigenza che la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare, e con violazione dei principi, fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost., di unità del bilancio, secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita, della previa copertura della spesa in sede legislativa da cui deriva la necessità della corretta redazione del bilancio di previsione, la cui articolazione ed approvazione è riservata al Consiglio regionale e non può essere demandata agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo, del pareggio e dell'equilibrio tendenziale, che si realizzano nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa, e non consentono di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. - Sulla necessità che la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare», vedi, cit., sent. n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010. - Sul principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, vedi, cit, sent. n. 70 del 2012. - Sulla necessità della stima e la copertura di bilancio in sede preventiva, per la salvaguardia della gestione finanziaria, vedi, cit., sent. n. 115 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo. Legge Finanziaria Regionale 2011), introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011, come sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 nella sua originaria formulazione;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 nella sua originaria formulazione;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 39 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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