Corte costituzionale

Sentenza n. 18/2012

Corte cost., sent. 7 febbraio 2012, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/2012
Data di deposito
7 febbraio 2012
Data di decisione
23 gennaio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:18

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 7 febbraio 2011
  • art. 15-bis, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 18 maggio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 36056

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 (recante, tra le altre, norme sul trasferimento dell'attività commerciale su aree pubbliche), impugnato in riferimento agli artt. 41, 117, commi primo e secondo, lett. e ), Cost. e 3 dello statuto speciale di autonomia, deve essere respinta l'eccezione regionale di inammissibilità delle censure per difetto di adeguata motivazione e per omessa considerazione della sfera di competenza legislativa espressamente attribuita alla Regione dallo statuto. Infatti, il ricorrente riconosce che il commercio è materia di competenza regionale e fa riferimento alle materie riservate dallo statuto alla potestà legislativa della Regione, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 3. Le censure così prospettate non sono generiche o non sufficientemente motivate, mentre le violazioni lamentate e i parametri invocati sono chiaramente individuati. Sul rilievo che assume, ai fini del giudizio di ammissibilità dei ricorsi proposti nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, il riferimento alle competenze stabilite dallo statuto, v., da ultimo, la citata sentenza n. 90/2011. Sulla necessità di specificare, con riguardo all'art. 117 Cost., «quale tra le diverse sfere di competenza statale sarebbe stata in concreto invasa», v. la citata sentenza n. 258/2004. In relazione all'esigenza che le violazioni lamentate e i parametri invocati siano chiaramente individuati, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 68/2011

Massima n. 36057

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 15- bis , comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2011, nella parte in cui prevede che la cessione dell'attività commerciale su suolo pubblico non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa. Tale norma, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori. Questa conclusione non può essere modificata dalla circostanza che la restrizione riguardi il commercio su aree pubbliche, poiché l'esercizio dell'attività è, in ogni caso, consentito solo in base a un titolo abilitativo, il cui rilascio dipende dalla disponibilità di aree specificamente adibite. Né può essere addotta, a fondamento della norma de qua , alcuna delle ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente che, secondo la direttiva CE n. 123 del 2006 recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010, giustificano e possono rendere necessaria una deroga al principio della libera circolazione dei servizi. Il suddetto art. 15- bis , comma 4, persegue, invero, fini di utilità sociale (quali la garanzia della serietà dell'esercizio del commercio, la qualità dei servizi resi, la produttività della rete distributiva e la solidità dell'intera filiera produttiva) che non rientrano tra le ragioni di pubblico interesse prese in considerazione dalla citata direttiva comunitaria. Infine, neanche l'attinenza della norma impugnata alla materia del commercio, riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, è di per sé sufficiente ad escludere eventuali profili di illegittimità costituzionale. Infatti, subordinare la cessione di attività commerciali su aree pubbliche al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo, si traduce in un ostacolo all'accesso a quelle attività e comporta un condizionamento, una restrizione del libero esplicarsi dell'attività imprenditoriale. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) Nel senso che «è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale», v. la citata sentenza n. 150/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), introdotto dall'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 recante «Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell'attività», nella parte in cui prevede che la cessione dell'attività «non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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