Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2012
Corte cost., sent. 6 luglio 2012, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2012
- Data di deposito
- 6 luglio 2012
- Data di decisione
- 2 luglio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Lazio n. 14 del 13 agosto 2011
- art. 23, comma 4, legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007
- art. 2, comma 1, legge della Regione Lazio n. 14 del 13 agosto 2011
- art. 25-bis, comma 1, legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007
- art. 25-bis, comma 8, primo periodo, legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007
- art. 2, legge della Regione Lazio n. 14 del 13 agosto 2011
- art. 25-bis, comma 8, secondo periodo, legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007
- art. 25-bis, comma 8, terzo periodo, legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007
- art. 2, terzo periodo, legge della Regione Lazio n. 14 del 13 agosto 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 11, comma 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 22, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Massime
Massima n. 36456
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, sostituendo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2007, consentirebbe la realizzazione di strutture edilizie permanenti, atte a determinare un mutamento dello stato dei luoghi e del relativo ambiente anche nelle aree protette, senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori dell'area stessa, in violazione della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente (artt. 11, commi 1 e 3, e 13 della legge n. 394 del 1991), dato che la norma, che ha carattere solo descrittivo, si limita a definire la nozione di strutture ricettive all'aria aperta e ad indicare quali mezzi e manufatti possono essere installati o realizzati in esse, senza alcun accenno alle aree protette, la cui disciplina, dunque, non viene in rilievo, o ai titoli abilitativi edilizi, per i quali non apporta alcuna deroga.
Massima n. 36457
E' illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 1 dell'art. 25- bis della legge regionale n. 13 del 2007, definisce attività edilizia libera e non soggetta a titolo abilitativo edilizio, l'installazione e il rimessaggio, entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta, di mezzi mobili di pernottamento (da identificare in roulottes, caravans, maxicaravans, case mobili, e altre strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione), e dei relativi preingressi e cucinotti, senza stabilire prescrizioni, né limitazioni quantitative alle realizzazioni, né possibilità di controllo e di verifica del conseguente impatto ambientale, ponendosi in contrasto con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede l'adozione di regolamenti delle aree protette (comma 1, lettera d ), pone il divieto di attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati (comma 3), prevede il nulla osta dell'Ente parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco stesso (art. 13), essendo escluso che detti interventi possano considerarsi attività edilizia libera alla stregua della normativa statale, considerandosi che testualmente l'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) individua, tra gli altri, come interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e statuisce che sono comunque da considerarsi tali (art. 3, comma 1, lettera e ) numero 5) manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. - Sull'attinenza della disciplina delle aree protette alla materia tutela dell'ambiente, vedi, cit., sent. n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008. - Sulla possibilità di interventi regionali in ampliamento dei livelli di tutela e non derogatori in senso peggiorativo vedi, cit., sent. n. 235 del 2011, n. 225 e n. 12 del 2009. - Sulla qualificazione come normativa di dettaglio della disciplina avente ad oggetto la installazione di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi, vedi, cit., sent. n. 278 del 2010.
Massima n. 36458
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25- bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel primo periodo stabilisce che, nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale n. 29 del 1997 e successive modifiche, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento di cui agli articoli 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a ), b ) e c ) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché, previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare, nel termine di trenta giorni, specifiche modalità realizzative dell'intervento, quelli necessari per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 56 per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa, trattandosi di disposizione transitoria, che si richiama alla normativa statale e che, quanto agli altri interventi di adeguamento menzionati, dispone una preventiva comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può adottare le iniziative nella norma stessa indicate.
Massima n. 36459
E' illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25- bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel secondo periodo dispone che nelle strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di pernottamento di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e d), non costituiscono mutamenti dello stato dei luoghi, e pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori, ponendosi in contrasto con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, richiamato, per le aree naturali protette regionali, dall'art. 22, comma 1, lettera d ) della medesima legge, prevede che le installazioni e gli spostamenti dei mezzi mobili di pernottamento (che possono assumere anche dimensioni ragguardevoli) siano soggetti quanto meno al preventivo parere degli enti gestori, proprio a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.
Massima n. 36460
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25- bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel terzo periodo stabilisce che, nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso, per avere tale norma un ambito circoscritto, riguardando soltanto interventi che non prevedano titoli abilitativi edilizi e contemplando comunque il rilascio di un parere che consente all'ente gestore di esercitare un controllo sull'iniziativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche" e successive modifiche), inserito dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche), e successive modifiche»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007, inserito dall'art. 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011, che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 23 della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007 e successive modifiche, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 8, primo e terzo periodo, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007, inserito dall'art. 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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