Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2012
Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2012
- Data di deposito
- 27 giugno 2012
- Data di decisione
- 20 giugno 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:160
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia n. 16 del 26 settembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36423
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi"), per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 136, Cost., perdura l'interesse all'impugnazione, pur se la normativa è stata espressamente abrogata con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 24, recante «Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi") e dei commi 4- bis e 4- ter dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b ), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla L.R. n. 24/2008 e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria")», per aver avuto applicazione, la legge censurata, nei circa due mesi di sua vigenza, con ciò determinandosi, nell'ipotesi di fondatezza del ricorso, il consolidamento della lesione denunziata. - Sulla persistenza dell'interesse all'impugnazione pur nell'abrogazione della legge, vedi, cit., sent. n. 310 del 2011, n. 307 del 2009 e n. 286 del 2007
Massima n. 36424
Deve affermarsi l'ammissibilità della impugnazione della legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi"), per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s ), e 136, Cost., proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, ancorché la stessa sia rivolta nei confronti di un intero testo legislativo e non di singole disposizioni normative in esso contenute, trattandosi di legge provvedimentale caratterizzata da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. - Sull'impugnazione di leggi nella loro interezza, vedi, cit., sentenza n. 300 del 2010.
Massima n. 36425
E' illegittima la legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi"), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s ), e 136, Cost., poiché l'utilizzo dello strumento legislativo per l'approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012, ha comportato l'impossibilità di ricorrere allo strumento di reazione avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati, costituito dal potere di annullamento previsto espressamente dal comma 4 dell'art. 19- bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che è finalizzato a garantire un'uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, determinando la violazione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela ambientale. - Sulle finalità ambientali del potere di annullamento delle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio, vedi, cit., sent. n. 250 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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