Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2012
Corte cost., sent. 26 gennaio 2012, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2012
- Data di deposito
- 26 gennaio 2012
- Data di decisione
- 23 gennaio 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 21 gennaio 2011
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 3, comma 1, statuto regione Sardegna
- art. 19-bis, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
Massime
Massima n. 36051
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), impugnato in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, è destituita di fondamento l'eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per oscurità del petitum . Infatti, dall'esame del ricorso emerge con sufficiente chiarezza che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inteso impugnare il suddetto art. 2 nella parte in cui non prevede, quale momento procedimentale strumentale all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale in materia di deroghe al divieto di prelievo venatorio, l'acquisizione del parere reso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), contemplando, invece, in via alternativa fra di loro, l'acquisizione o del parere reso dall'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, sino all'istituzione di questo, di quello reso da un Comitato ad hoc . Nella prospettazione impugnatoria formulata nel ricorso le due ultime previsioni appaiono accomunate sotto la medesima censura di incostituzionalità; non vi è, pertanto, impugnazione ancipite ma, semmai, cumulativa di ambedue le proposizioni normative.
Massima n. 36052
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), proposto in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, è destituita di fondamento l'eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di altra disposizione inscindibilmente legata a quella censurata. Infatti, stante anche il principio dispositivo che disciplina il sistema dell'impugnazione in via principale di fronte alla Corte costituzionale degli atti aventi forza di legge, non vi è motivo per ritenere che sia onere necessario del ricorrente, sotto comminatoria di inammissibilità del ricorso, procedere all'impugnazione non solo della disposizione che ritiene direttamente violativa degli evocati precetti costituzionali ma anche di quelle ad essa eventualmente correlate da un, più o meno stretto, vincolo funzionale. Ciò tanto più nel presente caso in cui, data la subordinazione logica che il comma 4 dell'art. 59- bis della legge regionale n. 23 del 1998 ha rispetto alla parte del comma 3 oggetto dell'incidente di costituzionalità (commi entrambi introdotti dall'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2011), l'eventuale accoglimento del ricorso, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte impugnata, privando di contenuti sostanziali anche il successivo comma 4 così da renderlo un vuoto simulacro, determinerebbe, nei fatti, la definitiva inefficacia anche di quest'altra disposizione legislativa, ancorché non impugnata.
Massima n. 36053
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), impugnato in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, è destituita di fondamento l'eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per omessa considerazione delle competenze legislative della Regione quali derivanti dallo statuto. Invero, l'opponibilità anche alle Regioni a statuto speciale dei vincoli stabiliti dall'art. 117, commi primo e secondo, Cost. rende non necessario l'esame della censura anche in base alle regole di competenza legislativa dettate dagli statuti di autonomia regionale.
Massima n. 36054
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, nella parte in cui - in sede di disciplina dell'esercizio del potere di consentire deroghe al regime di divieto del prelievo venatorio, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale - prevede che l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti i relativi provvedimenti, non avendo sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), ma sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, sino all'istituzione di questo, un Comitato tecnico-scientifico ad hoc . Invero, l'art. 19- bis della legge n. 157 del 1992, disposizione espressiva dei principi comunitari e statali asseritamente violati, consente che le deroghe al divieto di prelievo venatorio siano concesse sentito l'INFS (attualmente sostituito dall'ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale. È di tutta evidenza, dunque, che lo stesso legislatore statale abbia previsto, in occasione della concessione delle citate deroghe, la possibilità, per l'organo regionale di amministrazione attiva, di giovarsi, in alternativa, sia del parere reso dall'ISPRA che di quello reso da omologhi organismi riconosciuti in ambito regionale. La scelta del legislatore sardo di ritenere sufficiente il solo parere rilasciato dall'Istituto riconosciuto a livello regionale deve essere, pertanto, considerata una legittima opzione, consentita da una piana esegesi della suddetta norma statale. La legittimità dell'opzione esercitata dal legislatore della Sardegna vale anche per quanto riguarda la possibilità, nelle more dell'istituzione dell'IRFS, di avvalersi del parere reso dal Comitato tecnico-scientifico ad hoc , poiché si deve ritenere che, data la sua previsione a livello di legislazione primaria, anche questo sia un organismo riconosciuto a livello regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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