Corte costituzionale

Sentenza n. 142/2012

Corte cost., sent. 6 giugno 2012, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/2012
Data di deposito
6 giugno 2012
Data di decisione
23 maggio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 54, numero 7), statuto Regione Trentino Alto Adige
  • art. 97, statuto Regione Trentino Alto Adige
  • art. 98, statuto Regione Trentino Alto Adige
  • art. 23, comma 21, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 16, comma 1, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Parametri

  • art. 75, comma 1, alinea e lett. g), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 36374

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della tardività del deposito in giudizio della ratifica, da parte del Consiglio provinciale, della deliberazione della Giunta provinciale di proporre il ricorso stesso, poiché l'atto di ratifica non sarebbe stato depositato in giudizio entro il termine previsto per la costituzione della parte ricorrente. Nella specie, infatti, sussiste l'affidamento del ricorrente ingenerato dalla prassi della Corte circa la non perentorietà del termine di deposito della ratifica consiliare.

Massima n. 36375

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono insussistenti i presupposti per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, nonostante lo ius superveniens , costituito dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata sia perché la censura della Provincia autonoma è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito; ne segue che la questione deve essere estesa alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Massima n. 36376

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito. Infatti, il gettito dell'addizionale erariale in esame, percetto nel territorio della Provincia autonoma, non può essere attribuito integralmente allo Stato, perché non è delimitato temporalmente; sicché tale gettito, pertanto, spetta alla Provincia ricorrente nella misura dei nove decimi, ai sensi dell'art. 75, comma 1, alinea e lettera g ), dello statuto. La pronuncia - con riferimento all'attribuzione del gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale - deve essere estesa alla Provincia di Bolzano.

Massima n. 36377

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione in questione, sollevata in relazione all'art. 73 dello Statuto, in quanto l'addizionale erariale, innestandosi in un tributo proprio della Provincia - cioè nella tassa automobilistica provinciale istituita dall'art. 4 della legge prov. n. 10 del 1998, da qualificarsi «tributo proprio» in senso stretto a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 73 dello statuto d'autonomia -, costituirebbe maggiorazione di un tributo provinciale, con la conseguenza che anche il gettito di tale addizionale andrebbe attribuito alla Provincia. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente è errato in quanto l'addizionale (sia essa qualificabile come una vera e propria addizionale oppure come una sovrimposta), pur innestandosi in un tributo proprio della Provincia, resta un prelievo erariale, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di «sistema tributario dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); pertanto, anche il gettito di tale addizionale spetta all'erario, nei limiti consentiti dalle norme statutarie.

Massima n. 36378

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve ritenersi assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale la questione sollevata in relazione all'art. 79 dello Statuto dato che, con la disposizione censurata, lo Stato perseguirebbe obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica senza la previa adozione delle specifiche modalità ivi previste poste a garanzia del principio di leale collaborazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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