Corte costituzionale

Sentenza n. 141/2012

Corte cost., sent. 6 giugno 2012, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/2012
Data di deposito
6 giugno 2012
Data di decisione
23 maggio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 8, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009
  • art. 10, comma 87, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 10, comma 7, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009

Parametri

Massime

Massima n. 36370

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), la modifica della norma, da parte dell'art. 10, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), anteriormente all'ordinanza di rimessione, non determina l'inammissibilità della questione, perché la modifica non altera in modo significativo il quadro normativo, limitandosi a spostare al 31 dicembre 2012 la data (originariamente fissata a due anni dall'entrata in vigore della legge n. 9 del 2009), entro la quale i rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti devono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, sicché la Corte costituzionale deve procedere all'esame del merito estendendo il proprio scrutinio al testo della norma come modificata.

Massima n. 36371

E' illegittimo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., l'art. 26, comma 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), nel testo modificato dall'art. 10, comma 87, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, che, pur dichiaratamente transitorio, non si limita a regolare per il futuro la possibilità o il diniego di utilizzazione di una determinata forma contrattuale, ma stabilendo l'obbligatoria conversione dei contratti di lavoro a tempo parziale del personale appartenente alla polizia municipale, in precedenza stipulati, in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012, incide direttamente sulla disciplina di contratti a conclusi in precedenza e già in corso, alterandone il contenuto, in tal modo intervenendo nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Massima n. 36372

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che vietando al personale appartenente alla polizia municipale la possibilità di accedere al contratto di lavoro a tempo parziale, analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non incide sulla struttura della disciplina del rapporto di lavoro, ma regola l'uso di quell'istituto da parte delle amministrazioni locali, collocandosi in un ambito di scelte di organizzazione amministrativa, in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro, e va ricondotto alla competenza residuale della Regione.

Massima n. 36373

E' inammissibile in parte qua la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., non trovandosi alcun supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza di rimessione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), nel testo modificato dall'art. 10, comma 87, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009 sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009 sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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