Corte costituzionale

Sentenza n. 140/2012

Corte cost., sent. 4 giugno 2012, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/2012
Data di deposito
4 giugno 2012
Data di decisione
23 maggio 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:140

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, ultimo periodo, legge della Regione Abruzzo n. 41 del 7 novembre 1973
  • art. 13, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 18 agosto 2004
  • art. 13, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 18 agosto 2004

Parametri

Massime

Massima n. 36367

Deve essere dichiarata l'insussistenza dell'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla facoltà di contribuzione volontaria dei consiglieri regionali dell'Abruzzo, in quanto è incontrovertibile che alla fattispecie oggetto del giudizio a quo si applicano le norme antecedenti alle novelle legislative intervenute sia prima che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, non ponendosi, quindi, un profilo di inammissibilità né dovendosi farsi luogo alla restituzione degli atti al giudice remittente per ius superveniens.

Massima n. 36368

Deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2004, ossia alla legittimità del termine fissato dal legislatore per l'esercizio della facoltà di avvalersi del beneficio dell'integrazione contributiva volontaria, in quanto La locuzione «in quanto ha introdotto un termine eccessivamente breve», con la quale viene censurata nell'ordinanza del giudice a quo la norma in esame, non è sufficiente a chiarire il risultato effettivamente sollecitato. Infatti, non è precisato se la rimessione miri ad ottenere la semplice abolizione del termine oppure una sua sostituzione, al fine di ricostruire la norma impugnata in senso conforme a Costituzione. Pertanto, il petitum risulta privo di specificità e determinatezza, non individuando il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte. - Sull'indeterminatezza del petitum , vedi ordinanze n. 335 e n. 260 del 2011, n. 89 del 2010, n. 287 e n. 286 del 2009 e sentenza n. 266 del 2009.

Massima n. 36369

Deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Abruzzo n. 41 del 1973, come integrato dall'art. 13 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2004, che non prevede la possibilità di effettuare il versamento volontario in unica soluzione delle somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del primo periodo di legislatura da parte dei consiglieri regionali interessati. Infatti, la predetta questione è legata da rapporto di pregiudizialità necessaria con l'altra questione già dichiarata inammissibile nel corpo della sentenza, concernente l'introduzione di un termine eccessivamente breve per l'esercizio della facoltà di versamento contributivo volontario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41 (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo), come integrato dall'art. 13 della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2004, n. 32, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. n. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)», e dell'art. 13, comma 2, della stessa legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2004, sollevate in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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