Corte costituzionale
Sentenza n. 133/2012
Corte cost., sent. 31 maggio 2012, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/2012
- Data di deposito
- 31 maggio 2012
- Data di decisione
- 21 maggio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:133
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria n. 17 del 5 luglio 2011
- art. 85, comma 3, bis, legge della Regione Liguria n. 18 del 21 giugno 1999
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 124, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 36343
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. Infatti, lo Stato, ha adottato una propria normativa, stabilendo «standard minimi di tutela», che, tra l'altro, stabiliscono in materia di scarichi di acque reflue che «tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati», e che tale «autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo». Pertanto, la censurata normativa regionale , che invece ha previsto il rinnovo tacito di quattro anni in quattro anni delle autorizzazioni rilasciate (e la cui validità è, ovviamente, di quattro anni), si discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all'articolo 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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