Corte costituzionale

Sentenza n. 119/2012

Corte cost., sent. 10 maggio 2012, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/2012
Data di deposito
10 maggio 2012
Data di decisione
7 maggio 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
  • art. 2, comma 1, lett. t), legge n. 419 del 30 novembre 1998
  • art. 3-bis, comma 11, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 36318

Nella questione di costituzionalità relativa alla disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti pubblici e privati nominati direttore generale di unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi gli interventi di G.D.P. e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO), perché soggetti estranei al giudizio principale e carenti della qualità di terzi portatori di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio. - Ex plurimis, sentenze n. 304 del 2011 e n. 96 del 2008.

Massima n. 36319

Deve essere dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti pubblici e privati nominati direttore generale di unità sanitarie locali e aziende ospedaliere. Infatti, la norma censurata non istituisce una irragionevole differenza di trattamento previdenziale - con riferimento all'indennità premio di servizio - a favore di una categoria di soggetti, bensì prevede una base di calcolo unitaria per tutti coloro che si trovino ad esercitare determinate funzioni alla fine della loro carriera. Il punto di riferimento non sono quindi le qualità soggettive dei dipendenti presi in considerazione, ma le funzioni di direttore generale, amministrativo o sanitario di USL. - In materia, vedi sentenza n. 351 del 2010. Sulla tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28510 del 2011, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16634 del 2004, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11925 del 2008, Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 3673 del 1997. - Sul bilanciamento dei valori costituzionali, vedi sentenza n. 316 del 2010 e sentenza n. 240 del 1994. - Sul contemperamento dei diritti di cui all'art. 38 Cost. e le esigenze di contenimento della spesa pubblica, ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 119 del 1991, n. 822 del 1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di G.D.P. e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dell'art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 2, comma 1, lettera t), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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