Corte costituzionale

Sentenza n. 116/2012

Corte cost., sent. 10 maggio 2012, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/2012
Data di deposito
10 maggio 2012
Data di decisione
7 maggio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, legge della Regione Marche n. 15 del 18 luglio 2011
  • art. 26, comma 1, legge della Regione Marche n. 15 del 18 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36311

E' illegittimo l'art. 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che aggiungendo all'art. 27 della legge reg. n. 7 del 1995 i commi 5- bis e 5- ter , consente ai titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c ), dello stesso art. 27, di praticarla anche in quella prevista dalla lettera b ), ossia da appostamento fisso (comma 5- bis ), ed ai cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso di praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5- ter ), in tal modo prevedendo l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso - in deroga - con una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela - all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), che, ricompresa nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., ha introdotto il principio della caccia di specializzazione, in base al quale ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate.

Massima n. 36312

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che sostituendo l'art. 30 della legge reg. n. 7 del 1995, stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30): la norma va interpretata nel senso che l'approvazione ha luogo nell'esercizio della potestà regolamentare, che lo Statuto delle Regione Marche demanda al Consiglio, fuori dei casi in cui le leggi regionali prevedano la competenza della Giunta, e dunque non contrasta con la disciplina statale (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992), la quale prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale. - Sulla necessaria approvazione del calendario venatorio regionale con provvedimento amministrativo, vedi sentenze n. 105 e n. 20 del 2012.

Massima n. 36313

E' illegittimo in parte qua l'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che sostituendo l'art. 30 della legge reg. n. 7 del 1995, stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30), così ponendosi in contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che esige, in materia attinente alla tutela ambientale di esclusiva competenza statale, che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012). - Sulla durata annuale del calendario venatorio regionale, vedi sentenza n. 20 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che inserisce nell'articolo 27 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui - sostituendo l'articolo 30 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 - dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui - sostituendo l'articolo 30 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 - prevede che la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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