Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2012
Corte cost., sent. 26 aprile 2012, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2012
- Data di deposito
- 26 aprile 2012
- Data di decisione
- 16 aprile 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 5, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
- art. 5, comma 4, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
- art. 5, comma 5, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
- art. 6, comma 4, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
- art. 3, comma 2, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
- art. 3, comma 3, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
- art. 5, comma 3, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Massime
Massima n. 36290
Va dichiarata l'inammissibilità di alcune questioni giacché il Consiglio dei ministri, cui compete tale prerogativa, non ha autorizzato l'impugnazione di queste norme. Il giudizio, pertanto, cade esclusivamente sull'art. 3, commi 2 e 3, e sull'art. 5, comma 3, ovvero sulle norme indicate nella relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, cui ha rinviato la delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla proposizione del ricorso. - V. le citate sentenze n. 533 del 2002 e n. 269 del 2010.
Massima n. 36291
Sono ammissibili le deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato solo con la memoria conclusiva, depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, in quanto esse non sono tali da costituire autonomo profilo di censura delle norme impugnate, con riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Esse, piuttosto, svolgono argomenti a sostegno dell'impugnativa basata sulla violazione della competenza statale relativa alle professioni, e solo entro tali limiti sono ammissibili, non potendo la parte ricorrente introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio assegnato per impugnare in via principale le leggi.
Massima n. 36292
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost. (con particolare riferimento alla materia legislativa, a riparto concorrente, delle "professioni") in quanto se non è dubbio che spetti alla potestà legislativa dello Stato individuare le figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, e di formulare così i principi fondamentali della materia "professioni", dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio, tuttavia le norme impugnate non solo non hanno per oggetto l'individuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso all'attività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto richiesto dall'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e tantomeno richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale. La legge regionale ha invece lo scopo sia di assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore (competenza residuale regionale in materia di formazione professionale), sia di garantire per mezzo di quest'ultima, cui infatti è stato conferito carattere obbligatorio, la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro, appartenenti anche alla sfera di governo decentrato (art. 117, terzo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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