Corte costituzionale

Sentenza n. 108/2012

Corte cost., sent. 26 aprile 2012, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/2012
Data di deposito
26 aprile 2012
Data di decisione
16 aprile 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 5, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
  • art. 5, comma 4, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
  • art. 5, comma 5, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
  • art. 6, comma 4, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011
  • art. 5, comma 3, legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36290

Va dichiarata l'inammissibilità di alcune questioni giacché il Consiglio dei ministri, cui compete tale prerogativa, non ha autorizzato l'impugnazione di queste norme. Il giudizio, pertanto, cade esclusivamente sull'art. 3, commi 2 e 3, e sull'art. 5, comma 3, ovvero sulle norme indicate nella relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, cui ha rinviato la delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla proposizione del ricorso. - V. le citate sentenze n. 533 del 2002 e n. 269 del 2010.

Massima n. 36291

Sono ammissibili le deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato solo con la memoria conclusiva, depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, in quanto esse non sono tali da costituire autonomo profilo di censura delle norme impugnate, con riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Esse, piuttosto, svolgono argomenti a sostegno dell'impugnativa basata sulla violazione della competenza statale relativa alle professioni, e solo entro tali limiti sono ammissibili, non potendo la parte ricorrente introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio assegnato per impugnare in via principale le leggi.

Massima n. 36292

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost. (con particolare riferimento alla materia legislativa, a riparto concorrente, delle "professioni") in quanto se non è dubbio che spetti alla potestà legislativa dello Stato individuare le figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, e di formulare così i principi fondamentali della materia "professioni", dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio, tuttavia le norme impugnate non solo non hanno per oggetto l'individuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso all'attività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto richiesto dall'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e tantomeno richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale. La legge regionale ha invece lo scopo sia di assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore (competenza residuale regionale in materia di formazione professionale), sia di garantire per mezzo di quest'ultima, cui infatti è stato conferito carattere obbligatorio, la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro, appartenenti anche alla sfera di governo decentrato (art. 117, terzo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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