Corte costituzionale
Sentenza n. 106/2012
Corte cost., sent. 26 aprile 2012, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/2012
- Data di deposito
- 26 aprile 2012
- Data di decisione
- 16 aprile 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 5, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
- art. 10, legge della Regione Liguria n. 28 del 3 settembre 2001
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 21, comma 1, lett. m), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 36287
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), nella parte in cui stabilisce che le Province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 47, sono infondate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dalla Regione Liguria, sia sotto il profilo dell'erronea individuazione della norma applicabile alla fattispecie e della rilevanza della questione. (il rimettente ha chiaramente dato atto che la deroga di cui si discute non concerne i periodi di caccia, cui si riferisce l'art. 35, comma 2- bis , richiamato dalla difesa ligure, ma le condizioni innevate del terreno, che sono oggetto di previsione da parte dell'art. 47, comma 5), sia riguardo alla non manifesta infondatezza della questione (il rimettente ha evocato il contrasto della norma in oggetto con l'art. 21, comma 1, lettera m ), della legge n. 157 del 1992, posto che è tale norma statale a stabilire il divieto di caccia su terreni innevati).
Massima n. 36288
E' illegittimo l'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), nella parte in cui stabilisce che le Province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 47, in tal modo ottenendo l'effetto di consentire la caccia sui terreni innevati, che invece è preclusa dall'art. 21, comma 1, lettera m ), della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con un abbassamento del livello di tutela della fauna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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