Corte costituzionale

Sentenza n. 106/2012

Corte cost., sent. 26 aprile 2012, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/2012
Data di deposito
26 aprile 2012
Data di decisione
16 aprile 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 5, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
  • art. 10, legge della Regione Liguria n. 28 del 3 settembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 36287

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), nella parte in cui stabilisce che le Province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 47, sono infondate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dalla Regione Liguria, sia sotto il profilo dell'erronea individuazione della norma applicabile alla fattispecie e della rilevanza della questione. (il rimettente ha chiaramente dato atto che la deroga di cui si discute non concerne i periodi di caccia, cui si riferisce l'art. 35, comma 2- bis , richiamato dalla difesa ligure, ma le condizioni innevate del terreno, che sono oggetto di previsione da parte dell'art. 47, comma 5), sia riguardo alla non manifesta infondatezza della questione (il rimettente ha evocato il contrasto della norma in oggetto con l'art. 21, comma 1, lettera m ), della legge n. 157 del 1992, posto che è tale norma statale a stabilire il divieto di caccia su terreni innevati).

Massima n. 36288

E' illegittimo l'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), nella parte in cui stabilisce che le Province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 47, in tal modo ottenendo l'effetto di consentire la caccia sui terreni innevati, che invece è preclusa dall'art. 21, comma 1, lettera m ), della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con un abbassamento del livello di tutela della fauna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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