Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2012

Corte cost., sent. 26 aprile 2012, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2012
Data di deposito
26 aprile 2012
Data di decisione
16 aprile 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. d) n. 1, legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. e), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. f), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. g), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. h), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. i), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. l), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 1, lett. m), legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36283

È inammissibile, nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione, l'intervento di soggetti privi della titolarità di potestà legislativa (nella specie: World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong, Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, Lega anti-vivisezione LAV Onlus ente morale, Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso), fermi restando, per costoro, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 33 del 2011.

Massima n. 36284

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), nella parte in cui stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, nell'esercizio della competenza demandata al sistema regionale dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inammissibile la censura sollevata dalla Regione Liguria per mancanza di motivazione, in quanto non supportata dalla precisa indicazione delle norme dell'Unione europea che sarebbero state violate, ossia da un elemento del quale la motivazione del ricorso, in questi casi, non può essere priva. - In senso analogo, v. citata sentenza n. n. 227 del 2011.

Massima n. 36285

E' illegittimo l'art. 1, comma 1, lettere a ) e b ), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), nella parte in cui stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, avendo tale atto abbia assunto veste legislativa, anziché regolamentare, posto che l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprimendo una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Assorbimento della censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA. - Sulla pertinenza della legislatore in tema di modalità di protezione della fauna alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v. sentenza n. 536 del 2002. - Per riferimento alla determinazione della stagione venatoria, v. le citate sentenze nn. 165/2009, 313/2006, 393/2005, 391/2005, 311/2003 e 226/2003.

Massima n. 36286

Va dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 1, comma 1, lettere a ) e b ), che stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, con legge, anziché con regolamento, posto che le restanti norme di cui si compone l'art. 1, riguardano il calendario e non avrebbero perciò potuto essere adottate con legge, con l'eccezione del comma 1, lettera D), numero 2), che nel rimettere alle Province l'approvazione dei piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, non attiene al calendario venatorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio del World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong, dell'Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, della Lega anti-vivisezione LAV Onlus ente morale e della Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 1, commi 1, lettere C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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