Corte costituzionale
Sentenza n. 104/2012
Corte cost., sent. 20 aprile 2012, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/2012
- Data di deposito
- 20 aprile 2012
- Data di decisione
- 16 aprile 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 36282
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'insoddisfacente identificazione quale imprenditore ittico, e come tale equiparato a quello agricolo, del soggetto del cui fallimento si discute di fronte al rimettente, rende non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo della presente questione di legittimità costituzionale - in un ambito tematico nel quale questa Corte ha già in passato postulato la necessità di applicare criteri assolutamente idonei e sicuri, dovendosi il giudizio di fallibilità dell'imprenditore ricavare in «relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale» ed affermato che l'individuazione del «tipo» di impresa non può prescindere anche dalla concreta indagine sulla sua struttura ed organizzazione . - V. le citate sentenze n. 570 del 1989 e 54 del 1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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