Corte costituzionale
Sentenza n. 100/2012
Corte cost., sent. 20 aprile 2012, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/2012
- Data di deposito
- 20 aprile 2012
- Data di decisione
- 16 aprile 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 19 maggio 2011
- art. 24, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 19 maggio 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 101, comma 7, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 144, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 36276
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha modificato l'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), aggiungendo il comma 1- quater che vieta, all'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali; la censura si fonda sul presupposto che tale norma disciplinerebbe il regime transitorio, autorizzando, implicitamente, la prosecuzione delle attività estrattive già in corso prima dell'introduzione del divieto, e in tal modo accordando al bene ambiente una tutela inferiore rispetto a quella predisposta dal legislatore statale, in violazione anche dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ma trascura di considerare che il regime transitorio è disciplinato dall'art. 21 della legge reg. n. 6 del 2011 secondo cui procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa previdente, sicché la questione proposta avrebbe dovuto essere riferita al citato art. 21. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura, ex plurimis , ordinanze nn. 335 e 248 del 2010 e n. 92 del 2009.
Massima n. 36277
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., che ha modificato l'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), aggiungendo al comma 26 la lettera c-ter ) che prevede, con riferimento alla disciplina degli scarichi, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici, avendo la Regione esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e ), del d.lgs. n. 152 del 2006, che, nell'individuare i criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque, espressamente prevede che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano caratteristiche qualitative ad esse equivalenti, e non essendo irragionevole ritenere che tale tipologia di acque presenti caratteristiche equivalenti a quella delle acque reflue domestiche, disponendo peraltro l'art. 104 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che proprio le acque utilizzate per scopi geotermici possano essere escluse dal divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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