Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2012
Corte cost., sent. 12 gennaio 2012, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2012
- Data di deposito
- 12 gennaio 2012
- Data di decisione
- 9 gennaio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 62, legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 102, comma 3, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 36022
In ordine alla questione di legittimità costituzionale - con la quale si dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui, nell'aumentare da euro 38 a euro 250 il coefficiente di ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene detentive stabilito dall'art. 135 del codice penale, ha omesso di operare una omologa variazione in aumento del tasso sulla cui base, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), deve aver luogo la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - va, in via preliminare, rilevato che, sebbene il rimettente censuri formalmente la norma novellatrice dell'art. 135 cod. pen., ciò che egli in concreto sollecita è una pronuncia di "riallineamento" dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale ripristini la pregressa coincidenza dei coefficienti di ragguaglio previsti dalle due norme poste a raffronto. - Per analogo rilievo, v. sent. n. 440 del 1994, richiamata in motivazione.
Massima n. 36023
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui - con riferimento al periodo successivo all'8 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che ha determinato il disallineamento lesivo dell'evocato art. 3 Cost.) - stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata. Invero, la macroscopica sperequazione attualmente esistente tra i coefficienti posti a raffronto - interferendo con la disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi - risulti foriera di palesi incongruenze. A mente degli artt. 53 e 57, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, infatti, un giorno di pena detentiva è suscettibile di venir sostituito con due giorni di libertà controllata. Per converso, 250 euro di pena pecuniaria - attualmente equivalenti, in base al novellato art. 135 cod. pen., ad un giorno di pena detentiva - nel caso di indigenza del condannato, si convertono in sette giorni di libertà controllata. Non essendo, d'altra parte, contestabile che la condanna alla reclusione o all'arresto sia comunque più grave della condanna alla multa o all'ammenda "equivalente", si assiste al paradosso - chiaramente lesivo del principio di eguaglianza - per cui la fattispecie meno grave riceve un trattamento nettamente più sfavorevole di quella connotata da maggior disvalore. A tale incongruenza si aggiunge quella riscontrabile nei casi di cosiddetta "conversione di secondo grado". Invero, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di dover applicare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, la quantificazione della pena pecuniaria dovrà essere, infatti, operata sulla base del nuovo importo di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen.; di contro, ove il condannato risulti successivamente insolvibile, detta pena sostitutiva dovrà essere convertita in libertà controllata alla stregua dell'assai più basso coefficiente tuttora previsto dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981. Ne consegue che, qualora il condannato violasse sin dal primo giorno le prescrizioni inerenti alla libertà controllata applicata in sede di conversione, egli si troverebbe a dover espiare, a norma dell'art. 108, primo comma, della legge n. 689 del 1981, un periodo di pena detentiva pari - anche nella migliore delle ipotesi (salvi i limiti massimi di durata delle sanzioni "da conversione") - a oltre sei volte il periodo di pena detentiva originariamente preso a base dal giudice nella sentenza di condanna. Orbene, se non è certo precluso al legislatore introdurre eventuali differenziazioni tra i due coefficienti di cui si discute, tale scelta deve comunque risultare rispondente a criteri di ragionevolezza, avuto riguardo alle conseguenze del suo innesto nella complessiva disciplina della materia: evenienza, quest'ultima, che non si riscontra nel caso in esame.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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