Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/2012

Corte cost., ord. 18 aprile 2012, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
93/2012
Data di deposito
18 aprile 2012
Data di decisione
4 aprile 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 7, come interpretato dalla Corte EDU, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)

Massime

Massima n. 36258

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (segnatamente, con la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia) - dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Entrambe le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta, omettendo, in particolare, entrambe di indicare se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e, quanto alla seconda ordinanza di rimessione, anche il reato per il quale si procede: tali insufficienze nella descrizione delle fattispecie - non emendabili mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione - si risolvono in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza delle medesime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, e dalla Corte d'appello di Messina, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze