Corte costituzionale
Ordinanza n. 93/2012
Corte cost., ord. 18 aprile 2012, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 93/2012
- Data di deposito
- 18 aprile 2012
- Data di decisione
- 4 aprile 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, come interpretato dalla Corte EDU, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 36258
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (segnatamente, con la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia) - dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Entrambe le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta, omettendo, in particolare, entrambe di indicare se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e, quanto alla seconda ordinanza di rimessione, anche il reato per il quale si procede: tali insufficienze nella descrizione delle fattispecie - non emendabili mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione - si risolvono in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza delle medesime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, e dalla Corte d'appello di Messina, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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