Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/2012
Corte cost., ord. 20 gennaio 2012, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/2012
- Data di deposito
- 20 gennaio 2012
- Data di decisione
- 11 gennaio 2012
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 24, bis (ultimo periodo), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 14, comma 24, bis, ultimo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 4, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 4, comma 1, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 17, comma 3, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 36038
Alla rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, con il quale la Regione Trentino-Alto Adige ha promosso - in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8 comma 1, n. 1, e 79 e 80 dello Statuto speciale di autonomia, nonché all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24- bis , ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedendo un criterio di priorità delle assunzioni degli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale, ne limiterebbe la possibilità di scelta violando l'autonomia primaria della Regione nella materia del personale, consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Massima n. 36039
Alla rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, con il quale la Provincia autonoma di Trento ha promosso - in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8 comma 1, n. 1, e 79 e 80 dello Statuto speciale di autonomia, nonché all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24- bis , ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedendo un criterio di priorità delle assunzioni degli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale, ne limiterebbe la possibilità di scelta violando l'autonomia primaria della Provincia nella materia del personale, consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 1) e 3), e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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