Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/2012
Corte cost., ord. 9 marzo 2012, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/2012
- Data di deposito
- 9 marzo 2012
- Data di decisione
- 5 marzo 2012
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:57
Parametri
Massime
Massima n. 36144
Deve essere dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal tribunale ordinario di Roma, quinta sezione penale, in riferimento alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 2009, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Francesco Storace nei confronti del Presidente della Repubblica - e per le quali pende procedimento penale - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, è stata accertata la sussistenza del requisito soggettivo (il ricorrente appare legittimato in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene e lo è anche, ovviamente, il Senato della Repubblica), e di quello oggettivo (il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita per l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento), per l'instaurazione del ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, come indicato in epigrafe;
dispone:
che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale ordinario di Roma;
che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella Cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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