Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/2012

Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
49/2012
Data di deposito
7 marzo 2012
Data di decisione
20 febbraio 2012
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007
  • art. 22, comma 4, decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 36129

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui, prevedendo l'inapplicabilità della normativa in materia di esdebitazione alle procedure aperte prima del 16 luglio 2006, realizzerebbero una manifesta disparità di trattamento, posto che ad esse consegue che quanti sono stati dichiarati falliti prima della predetta data sono ammessi alla esdebitazione solo se alla medesima data la relativa procedura fallimentare era ancora pendente. Infatti analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata in quanto il criterio di discrimine nella applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento, poiché lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche - v. citata sentenza n. 273 del 2011 e ordinanza n. 61 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Alessandria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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