Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/2012

Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
44/2012
Data di deposito
7 marzo 2012
Data di decisione
20 febbraio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 14 giugno 2007
  • art. 11, comma 1, bis, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 14 giugno 2007

Parametri

Massime

Massima n. 36123

Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, dell'artt. 4, primo comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), per la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata. Infatti, il giudice rimettente censura che le disposizioni denunciate includano tra i soggetti cui può essere demandato l'abbattimento di mammiferi selvatici, in deroga ai vigenti divieti, anche i semplici titolari di licenza per l'esercizio venatorio, mentre, invece, appare evidente come la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 11 della legge reg. n. 14 del 2007 sia del tutto inconferente rispetto all'oggetto della censura, limitandosi a prevedere la competenza provinciale al rilascio di determinate autorizzazioni in deroga, senza affatto occuparsi dell'identificazione dei soggetti incaricati di attuarle. - Sul fatto che, a prescindere da ogni ulteriore possibile rilievo, la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata comporta l'inammissibilità, ex plurimis ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011.

Massima n. 36124

Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità relativa all'art. 11, 1° co., della legge Regione Friuli Venezia Giulia 14/06/2007 n. 14, concernente le autorizzazioni in deroga per individuazione dei soggetti abilitati all'abbattimento di mammiferi selvatici, per l'omessa verifica della possibilità di una interpretazione conforme a costituzione. - Sul fatto che, a prescindere da ogni ulteriore possibile rilievo, la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata comporta l'inammissibilità, ex plurimis ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli artt. 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)», sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione ed agli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, numero 3), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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