Corte costituzionale
Ordinanza n. 44/2012
Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 44/2012
- Data di deposito
- 7 marzo 2012
- Data di decisione
- 20 febbraio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 14 giugno 2007
- art. 11, comma 1, bis, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 14 giugno 2007
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, n. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 36123
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, dell'artt. 4, primo comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), per la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata. Infatti, il giudice rimettente censura che le disposizioni denunciate includano tra i soggetti cui può essere demandato l'abbattimento di mammiferi selvatici, in deroga ai vigenti divieti, anche i semplici titolari di licenza per l'esercizio venatorio, mentre, invece, appare evidente come la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 11 della legge reg. n. 14 del 2007 sia del tutto inconferente rispetto all'oggetto della censura, limitandosi a prevedere la competenza provinciale al rilascio di determinate autorizzazioni in deroga, senza affatto occuparsi dell'identificazione dei soggetti incaricati di attuarle. - Sul fatto che, a prescindere da ogni ulteriore possibile rilievo, la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata comporta l'inammissibilità, ex plurimis ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011.
Massima n. 36124
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità relativa all'art. 11, 1° co., della legge Regione Friuli Venezia Giulia 14/06/2007 n. 14, concernente le autorizzazioni in deroga per individuazione dei soggetti abilitati all'abbattimento di mammiferi selvatici, per l'omessa verifica della possibilità di una interpretazione conforme a costituzione. - Sul fatto che, a prescindere da ogni ulteriore possibile rilievo, la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata comporta l'inammissibilità, ex plurimis ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli artt. 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)», sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione ed agli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, numero 3), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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