Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/2012

Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
43/2012
Data di deposito
7 marzo 2012
Data di decisione
20 febbraio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 36121

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte EDU, dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). Le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, omettendo anche di indicare il titolo del reato per cui si procede e se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge, in tal modo impedendo la verificare la rilevanza della questione. - Sulla carente descrizione della fattispecie ed omessa motivazione della rilevanza quali cause della manifesta inammissibilità della questione, v., ex multis , le richiamate: sentenza n. 236 del 2011, ordinanza n. 63 del 2011, sentenza n. 72 del 2008, sentenza n. 236 del 2006.

Massima n. 36122

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione». Con la sentenza n. 236 del 2011, infatti, è già stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla medesima Corte di cassazione. La citata sentenza n. 236 ha rilevato che la sentenza della Corte EDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola non ha escluso la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività della lex mitior possa subire deroghe o limitazioni, sottolineando come «il riconoscimento da parte della Corte europea del principio di retroattività in mitius - che già operava nel nostro ordinamento in forza dell'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. e aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte - non abbia escluso la possibilità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione». La sentenza n. 236 del 2011 ha inoltre rimarcato come il principio di retroattività della lex mitior «riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all'ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità», giungendo alla conclusione che esso «non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Messina, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, seconda sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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