Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/2012
Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/2012
- Data di deposito
- 7 marzo 2012
- Data di decisione
- 20 febbraio 2012
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 4, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 17, decreto legislativo n. 2668 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 36118
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, agli artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79, e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per la composizione consensuale del contenzioso, accettata dalla controparte. Il ricorso aveva per oggetto alcune misure di contenimento della spesa per il personale della pubblica amministrazione - per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - tra cui, in particolare, la riduzione percentuale dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 e 150.000 euro lordi annui. - Sulla estinzione del processo per rinuncia ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, vedi art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Massima n. 36119
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numero 1, 79 e 80 e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per la composizione consensuale del contenzioso, accettata dalla controparte. Il ricorso aveva per oggetto alcune misure di contenimento della spesa per il personale della pubblica amministrazione - per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - tra cui, in particolare, la riduzione percentuale dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 e 150.000 euro lordi annui. - Sulla estinzione del processo per rinuncia ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, vedi art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso - in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, agli artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79, e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso n. 104 del 2010, indicato in epigrafe;
2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso - in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numero 1, 79 e 80 e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) - dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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