Corte costituzionale
Ordinanza n. 4/2012
Corte cost., ord. 12 gennaio 2012, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 4/2012
- Data di deposito
- 12 gennaio 2012
- Data di decisione
- 9 gennaio 2012
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 2, bis, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 3, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 4, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 28, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 29, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 1, legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 36028
Alla rinuncia al ricorso con il quale la Regione Trentino-Alto Adige ha promosso - in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., agli artt. 8 comma 1, n. 1, e 79 e 80 ed al Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, nonché all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e all'art. 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 - rinuncia accettata dalla controparte costituita - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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