Corte costituzionale
Ordinanza n. 314/2012
Corte cost., ord. 27 dicembre 2012, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 314/2012
- Data di deposito
- 27 dicembre 2012
- Data di decisione
- 12 dicembre 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:314
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 1, III periodo, lett. c), legge della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995
- art. 22, legge della Regione Marche n. 16 del 15 novembre 2010
- art. 18, legge della Regione Marche n. 20 del 28 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 36853
E' manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie, carente e inadeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, terzo periodo, lettera c ), della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2010 e dall'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2010, impugnato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l ), e terzo, Cost., nella parte in cui stabilisce che gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria, ed aventi le caratteristiche dimensionali ivi riportate, non sono soggetti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Innanzitutto, l'atto di promovimento non offre alcuna indicazione sulla sussistenza dell'autorizzazione provinciale alla quale è subordinato il denunciato regime derogatorio. Inoltre, il rimettente non ha dato conto, sia pure, eventualmente, per escluderne la rilevanza nel giudizio principale, delle ulteriori modifiche apportate alla censurata disposizione dall'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2011 e dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2012, entrambe entrate in vigore prima della deliberazione dell'ordinanza di rimessione. Infine, il giudice a quo , omettendo di indicare le ragioni che avrebbero potuto giustificare le sue conclusioni, ha trascurato di considerare la complessità del tema relativo alla controversa efficacia retroattiva ed abolitrice del reato della successione di leggi extrapenali, integratrici della norma penale. - Per l'affermazione che «l'insufficiente descrizione della fattispecie e correlativamente la mancanza di motivazione sulla rilevanza comportano la manifesta inammissibilità della questione», v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 127/2012. - Nel senso che la mancata considerazione delle modifiche della disposizione censurata intervenute prima dell'ordinanza che solleva la questione di legittimità costituzionale si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 310/2007. - Sul tema della successione di leggi extrapenali, v. la citata ordinanza n. 415/2004. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inadeguata e parziale motivazione sulla rilevanza, v. la citata ordinanza n. 415/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, primo comma, terzo periodo, lettera c), della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), e dall'art. 18 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)», sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2012.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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