Corte costituzionale
Ordinanza n. 306/2012
Corte cost., ord. 19 dicembre 2012, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 306/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:306
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36826
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l'espletamento dell'incarico svolto dagli ausiliari del magistrato debba essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni commissionate. Infatti, il suddetto termine - avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale esso decorre - non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante. Né è riscontrabile l'asserito irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, poiché risponde ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio. Infine, esula dai poteri della Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, individuare un termine di congrua ampiezza, non potendo trovare applicazione l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (certamente smisurato rispetto alle esigenze sottese alla fattispecie in esame), né il termine triennale relativo al diritto ai compensi ed ai rimborsi spettanti ai professionisti per l'opera da loro prestata, di cui all'art. 2956, n. 2), cod. civ., che disciplina un'ipotesi di prescrizione presuntiva. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella fissazione di termini temporali per l'esercizio di diritti, anche sorretti da garanzia costituzionale, col solo limite che il termine venga determinato in modo tale da non rendere effettivo o comunque oltremodo difficoltoso l'esercizio del diritto cui esso si riferisce, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 192/2005, ordinanze nn. 166/2006 e 382/2005. - Nel senso che, là dove non sia contestata la legittimità dell'apposizione di un termine per l'esercizio di un diritto ma soltanto l'adeguatezza della sua durata, esula dai poteri della Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, individuarne un altro che abbia le caratteristiche richieste dal rimettente, v. la citata ordinanza n. 233/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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