Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/2012

Corte cost., ord. 19 dicembre 2012, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
306/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:306

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36826

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l'espletamento dell'incarico svolto dagli ausiliari del magistrato debba essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni commissionate. Infatti, il suddetto termine - avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale esso decorre - non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante. Né è riscontrabile l'asserito irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, poiché risponde ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio. Infine, esula dai poteri della Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, individuare un termine di congrua ampiezza, non potendo trovare applicazione l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (certamente smisurato rispetto alle esigenze sottese alla fattispecie in esame), né il termine triennale relativo al diritto ai compensi ed ai rimborsi spettanti ai professionisti per l'opera da loro prestata, di cui all'art. 2956, n. 2), cod. civ., che disciplina un'ipotesi di prescrizione presuntiva. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella fissazione di termini temporali per l'esercizio di diritti, anche sorretti da garanzia costituzionale, col solo limite che il termine venga determinato in modo tale da non rendere effettivo o comunque oltremodo difficoltoso l'esercizio del diritto cui esso si riferisce, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 192/2005, ordinanze nn. 166/2006 e 382/2005. - Nel senso che, là dove non sia contestata la legittimità dell'apposizione di un termine per l'esercizio di un diritto ma soltanto l'adeguatezza della sua durata, esula dai poteri della Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, individuarne un altro che abbia le caratteristiche richieste dal rimettente, v. la citata ordinanza n. 233/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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