Corte costituzionale
Ordinanza n. 285/2012
Corte cost., ord. 12 dicembre 2012, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 285/2012
- Data di deposito
- 12 dicembre 2012
- Data di decisione
- 5 dicembre 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:285
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36770
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 649, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non annovera, tra le fattispecie escluse dalla operatività della causa di non punibilità, il delitto di usura previsto dall'art. 644 cod. pen. Invero, la questione è diretta ad ottenere l'introduzione di una nuova ipotesi di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., con un effetto peggiorativo del trattamento penale nel caso di commissione di un delitto di usura in danno di congiunti: in tal modo, tuttavia, si sollecita una dichiarazione di illegittimità costituzionale in materia penale con effetti in malam partem , la cui possibilità incontra un limite nel principio della riserva di legge, che governa tale materia in forza dell'art. 25, secondo comma, Cost. - Sul principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che vieta alla Corte l'introduzione di nuove norme penali o la manipolazione di quelle esistenti, demandando in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendole di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, si vedano, ex plurimis , la sentenza n. 394/2006, nonché le ordinanze n. 204/2009, n. 66/2009 e n. 5/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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