Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/2012
Corte cost., ord. 15 novembre 2012, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/2012
- Data di deposito
- 15 novembre 2012
- Data di decisione
- 5 novembre 2012
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:253
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36714
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma nella relativa interpretazione, consolidatasi in termini di diritto vivente. Infatti, avendo il giudice remittente la facoltà di uniformarsi o meno al diritto vivente, nella suddetta ipotesi non può essergli addebitato di aver chiesto un non consentito avallo ad una propria interpretazione in contrasto con l'esegesi della norma denunciata consolidatasi in termini di diritto vivente, poiché proprio tale diritto vivente rappresenta l'oggetto dei prospettati dubbi di costituzionalità. - Sulla facoltà del giudice remittente di uniformarsi o meno al diritto vivente: sentenze n. 117 del 2012 e n. 338 del 2011.
Massima n. 36715
Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma. Come già è dato desumere a contrario dalla ordinanza di questa Corte n. 60 del 2010, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità del medesimo articolo 435, comma secondo, del codice di procedura civile proprio in quanto sollevate sull'opposta, ma errata, premessa del carattere perentorio del termine, ivi previsto, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza la predetta norma, nella interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame - e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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