Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/2012

Corte cost., ord. 16 febbraio 2012, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
25/2012
Data di deposito
16 febbraio 2012
Data di decisione
13 febbraio 2012
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10-ter, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
  • art. 35, comma 7, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • legge n. 248 del 4 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 36075

Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per oscurità del petitum della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10- ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Deve infatti rilevarsi come dal tenore del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione emerga, in realtà, in modo sufficientemente chiaro che il giudice a quo chiede una pronuncia che escluda l'applicabilità della norma incriminatrice censurata all'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2005.

Massima n. 36076

Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10- ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il rimettente motiva, infatti, adeguatamente la prima, riferendo che all'imputato nel giudizio principale è contestato il reato di omesso versamento dell'IVA proprio in relazione all'anno di imposta 2005, per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista, ed enuncia in modo parimenti chiaro la ragione che, a suo avviso, renderebbe la norma censurata contrastante, in parte qua , col parametro costituzionale evocato: ossia il fatto che vengano sottoposti alla medesima pena soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per eseguire il versamento di imposta penalmente rilevante.

Massima n. 36077

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10- ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «limitatamente alle omissioni [...] relative all'anno 2005». La circostanza che - in base alla ricostruzione operata dal giudice a quo - per ragioni collegate alle meccaniche di entrata in vigore della norma incriminatrice, il debitore di IVA per l'anno 2005 venga a disporre, al fine di eseguire il versamento - o, meglio, per decidere se effettuarlo o meno con la consapevolezza che la sua omissione avrà conseguenze penali (essendo il pagamento doveroso, in base alla normativa tributaria, già prima e indipendentemente dall'introduzione della nuova incriminazione) - di un termine minore di quello accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non può ritenersi, di per sé, lesiva del parametro costituzionale evocato. Infatti, per un verso, il termine di oltre cinque mesi e mezzo riconosciuto al soggetto in questione (in luogo dei quasi dodici mesi "ordinari"), non può ritenersi intrinsecamente incongruo, ossia talmente breve da pregiudicare o da rappresentare, di per sé, un serio ostacolo all'adempimento; per altro verso, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Né può considerarsi lesivo del principio di eguaglianza il fatto che la norma censurata sottoponga allo stesso trattamento sanzionatorio soggetti che fruiscono di termini comunque differenti per il versamento idoneo ad evitare la responsabilità penale: al legislatore è, infatti, consentito includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena nell'ambito della forbice edittale, nella specie sufficientemente divaricata a tal fine. - Per identica questione di legittimità costituzionale, anche nel tenore letterale delle argomentazioni di supporto, sollevata dal medesimo odierno rimettente, v. la richiamata ord. n. 224 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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