Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/2012
Corte cost., ord. 11 ottobre 2012, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/2012
- Data di deposito
- 11 ottobre 2012
- Data di decisione
- 8 ottobre 2012
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:229
Parametri
Massime
Massima n. 36649
Va dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento alla deliberazione assunta dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2010, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Paolo Guzzanti nei confronti di Luigi (detto Gino) Strada - e per le quali pende giudizio civile - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, Cost. Invero, sotto il profilo del requisito soggettivo va riconosciuta la legittimazione del ricorrente a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli e tale è anche la Camera dei deputati; per quanto poi attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, che ha promosso il conflitto di attribuzione;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati, a cura del Giudice che ha promosso il conflitto di attribuzione, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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