Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/2012

Corte cost., ord. 31 maggio 2012, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
136/2012
Data di deposito
31 maggio 2012
Data di decisione
21 maggio 2012
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 5, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 36347

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso, in riferimento all'art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, stante la rinuncia ai ricorsi, accettata da tutte le parti costituite.

Massima n. 36348

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso, in riferimento all'art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) - secondo cui: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta» -, all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto, in prossimità dell'udienza pubblica, la Provincia ricorrente ha depositato atti di rinuncia parziale ai ricorsi in relazione all'impugnazione dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, accettata dalla controparte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010;

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso, in riferimento all'art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso n. 104 del 2010 indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosso, in riferimento all'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 117, terzo comma, Cost., e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010 indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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