Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/2012

Corte cost., ord. 10 maggio 2012, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
125/2012
Data di deposito
10 maggio 2012
Data di decisione
7 maggio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-ter, comma 13, lett. c, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 1-ter, comma 13, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 36326

Non può essere accolta l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1- ter , comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) ( recte : articolo 1- ter , comma 13, lettera c , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78). Invero, il rilievo della parte interveniente che sarebbero state dichiarate inammissibili questioni analoghe a quella in esame, non è fondato, poiché la mancata, specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte potrebbe comportare la manifesta infondatezza, non la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 36327

Non può essere accolta l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per omesso tentativo di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1- ter , comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) ( recte : articolo 1- ter , comma 13, lettera c , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78). Infatti, il giudice a quo ha implicitamente, ma chiaramente indicato gli argomenti che impedirebbero di offrire un'interpretazione della norma denunciata in grado di renderla immune dalle censure proposte.

Massima n. 36328

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1- ter , comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) ( recte : articolo 1- ter , comma 13, lettera c , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), nella parte in cui - prevedendo che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dal citato art. 1- ter «i lavoratori extracomunitari», «c) che risultino condannati (...) per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale - non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dai medesimi e «l'attuale pericolosità». A prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine all'ambiguità del petitum - connotato da profili di scarsa chiarezza ed indeterminatezza in ordine al contenuto dell'addizione richiesta - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla luce della descrizione della fattispecie contenuta nell'ordinanza di rimessione, non risulta adeguatamente motivata, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. Invero, il reato per il quale il ricorrente nel giudizio principale, giusta l'espressa indicazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, ha riportato condanna non è riconducibile né tra quelli contemplati dall'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., né tra quelli oggetto del comma 2 di detta disposizione (e neppure, a fortiori , tra i delitti di cui all'art. 380 cod. proc. pen.), che, ai sensi del censurato art. 1- ter , comma 13, lettera c ), impediscono l'ammissione del lavoratore extracomunitario alla procedura di emersione disciplinata da tale ultima norma, non avendo il rimettente neanche dedotto che la condanna de qua è stata irrogata per l'ipotesi del reato più gravemente punita ovvero che sono state ritenute sussistenti circostanze aggravanti in tesi rilevanti ai fini dell'art. 381 cod. proc. pen.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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