Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/2012

Corte cost., ord. 10 maggio 2012, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
123/2012
Data di deposito
10 maggio 2012
Data di decisione
7 maggio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge della Regione Umbria n. 7 del 22 luglio 2011

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 165, comma 7, bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 4, comma 2, lett. r), n. 4, decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
  • legge n. 106 del 12 luglio 2011

Massime

Massima n. 36324

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione, in relazione all'articolo 165, comma 7- bis , del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, poiché il ricorso risulta generico nella motivazione, limitandosi a denunciare in modo assertivo la lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in assenza di alcuna specificazione delle censure e, segnatamente, tralasciando ogni considerazione sul complessivo quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la disposizione censurata. - Sulla necessità di adeguata motivazione alle impugnazioni in via principale, vedi sentenze n. 139 del 2006, n. 450 del 2005, n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'articolo 165, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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