Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/2012
Corte cost., ord. 10 maggio 2012, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/2012
- Data di deposito
- 10 maggio 2012
- Data di decisione
- 7 maggio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione Umbria n. 7 del 22 luglio 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 165, comma 7, bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 4, comma 2, lett. r), n. 4, decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
- legge n. 106 del 12 luglio 2011
Massime
Massima n. 36324
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione, in relazione all'articolo 165, comma 7- bis , del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, poiché il ricorso risulta generico nella motivazione, limitandosi a denunciare in modo assertivo la lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in assenza di alcuna specificazione delle censure e, segnatamente, tralasciando ogni considerazione sul complessivo quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la disposizione censurata. - Sulla necessità di adeguata motivazione alle impugnazioni in via principale, vedi sentenze n. 139 del 2006, n. 450 del 2005, n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'articolo 165, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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