Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/2012
Corte cost., ord. 10 maggio 2012, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/2012
- Data di deposito
- 10 maggio 2012
- Data di decisione
- 7 maggio 2012
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge della Regione Calabria n. 3 del 7 marzo 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 36323
In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta di per sé - ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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