Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/2012
Corte cost., ord. 20 aprile 2012, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/2012
- Data di deposito
- 20 aprile 2012
- Data di decisione
- 16 aprile 2012
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge n. 266 del 11 agosto 1991
Parametri
Massime
Massima n. 36281
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), sollevata nella parte in cui limita alle imposte di registro e di bollo le esenzioni previste per gli atti costitutivi e per gli atti onerosi inter vivos connessi allo svolgimento dell'attività delle medesime organizzazioni ed assoggetta, invece, tali atti alle imposte ipotecarie e catastali, in quanto, non essendovi identità delle due situazioni messe a confronto dal giudice rimettente e tenuto conto delle differenze esistenti sia tra le imposte considerate, sia tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore con le agevolazioni in esame, appare tutt'altro che irragionevole il diverso trattamento tributario previsto dall'art. 8 della legge n. 266 del 1991 per gli atti inter vivos a titolo oneroso, da un lato, e per gli atti donativi a titolo liberale e gli atti mortis causa , dall'altro. - In tema di concessione di agevolazioni tributarie, v. citate sentenze n. 27 del 2001; n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 144, n. 46 del 2009 e n. 10 del 1999. - In senso analogo, v. citata ordinanza n. 181 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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