Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2011

Corte cost., sent. 24 marzo 2011, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/2011
Data di deposito
24 marzo 2011
Data di decisione
21 marzo 2011
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:98

Norme oggetto del giudizio

  • (Doc. IV-quater, n. 11), deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35512

In relazione al giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in occasione del procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore, nei confronti del Senato della Repubblica, per la deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 22 luglio 2009, va dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. La citata delibera di insindacabilità deve quindi essere annullata. La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non indica, infatti, atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso senatore, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto, ed il mero riferimento all'attività parlamentare, o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, non sono il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. Parimenti irrilevanti, ai fini della sussistenza della prerogativa costituzionale prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., sono gli atti funzionali a firma di altri parlamentari del medesimo gruppo di appartenenza del senatore, giacché non è possibile configurare una sorta di insindacabilità di gruppo, dovendo la verifica del nesso funzionale essere effettuata con riferimento alla stessa persona. In tema di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v. citate sentenze nn. 171 del 2008 e 193 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende un procedimento penale dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 luglio 2009 (doc. IV-ter, n. 11).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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