Corte costituzionale

Sentenza n. 97/2011

Corte cost., sent. 24 marzo 2011, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/2011
Data di deposito
24 marzo 2011
Data di decisione
21 marzo 2011
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:97

Norme oggetto del giudizio

  • (Doc. IV - quater, n. 111), deliberazione della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000
  • (Doc. IV-quater, n. 111), deliberazione della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000
  • (Doc. IV - quater, n. 111), deliberazione della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 35509

Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 22 febbraio 2000, con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali è pendente una domanda risarcitoria in sede civile, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto per difetto di legittimazione dell'autorità giurisdizionale ricorrente: il problema della legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dal Parlamento a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. non costituisce, infatti, una mera quaestio facti inibita al giudice della legittimità, essendo il sindacato sul corretto uso del potere di dichiarare detta insindacabilità un giudizio di diritto, compatibile con le attribuzioni proprie di ogni organo giurisdizionale, ivi compresa - e per certi aspetti a fortiori - la Corte di cassazione, considerata la funzione di organo di legittimità e di nomofilachia che l'ordinamento le attribuisce.

Massima n. 35510

Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 22 febbraio 2000, con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali è pendente una domanda risarcitoria in sede civile, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto in ipotesi derivante dalla irretrattabilità degli effetti prodotti da una precedente delibera che recava diniego dell'autorizzazione a procedere e della quale quella oggetto dell'odierno conflitto avrebbe costituito sostanziale reiterazione. La (previgente) autorizzazione a procedere e la delibera di insindacabilità sono, infatti, istituti del tutto diversificati, cosicché la mancanza dell'autorizzazione non può determinare alcun effetto sul versante della dichiarazione di insindacabilità, operante sul diverso profilo sostanziale della preclusione alla azione.

Massima n. 35511

Non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinanzi alla Corte di Cassazione, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e deve, pertanto, essere annullata la relativa deliberazione di insindacabilità. Ai fini del riconoscimento di tale ultima prerogativa è, infatti, necessaria una sostanziale corrispondenza tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti né un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Costantino Belluscio, deputato all'epoca dei fatti, per le quali pende davanti alla Corte di cassazione il procedimento di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 2000 (doc. IV - quater, n. 111).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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