Corte costituzionale
Sentenza n. 97/2011
Corte cost., sent. 24 marzo 2011, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/2011
- Data di deposito
- 24 marzo 2011
- Data di decisione
- 21 marzo 2011
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:97
Norme oggetto del giudizio
- (Doc. IV - quater, n. 111), deliberazione della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000
- (Doc. IV-quater, n. 111), deliberazione della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000
- (Doc. IV - quater, n. 111), deliberazione della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 maggio 1953
Massime
Massima n. 35509
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 22 febbraio 2000, con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali è pendente una domanda risarcitoria in sede civile, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto per difetto di legittimazione dell'autorità giurisdizionale ricorrente: il problema della legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dal Parlamento a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. non costituisce, infatti, una mera quaestio facti inibita al giudice della legittimità, essendo il sindacato sul corretto uso del potere di dichiarare detta insindacabilità un giudizio di diritto, compatibile con le attribuzioni proprie di ogni organo giurisdizionale, ivi compresa - e per certi aspetti a fortiori - la Corte di cassazione, considerata la funzione di organo di legittimità e di nomofilachia che l'ordinamento le attribuisce.
Massima n. 35510
Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla delibera 22 febbraio 2000, con cui è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di un magistrato, per le quali è pendente una domanda risarcitoria in sede civile, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto in ipotesi derivante dalla irretrattabilità degli effetti prodotti da una precedente delibera che recava diniego dell'autorizzazione a procedere e della quale quella oggetto dell'odierno conflitto avrebbe costituito sostanziale reiterazione. La (previgente) autorizzazione a procedere e la delibera di insindacabilità sono, infatti, istituti del tutto diversificati, cosicché la mancanza dell'autorizzazione non può determinare alcun effetto sul versante della dichiarazione di insindacabilità, operante sul diverso profilo sostanziale della preclusione alla azione.
Massima n. 35511
Non spettava alla Camera dei Deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinanzi alla Corte di Cassazione, costituiscono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e deve, pertanto, essere annullata la relativa deliberazione di insindacabilità. Ai fini del riconoscimento di tale ultima prerogativa è, infatti, necessaria una sostanziale corrispondenza tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti né un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Costantino Belluscio, deputato all'epoca dei fatti, per le quali pende davanti alla Corte di cassazione il procedimento di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 2000 (doc. IV - quater, n. 111).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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